Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/06/2022 Scarica PDF

Sovraindebitamento: la moratoria ultrannuale nel piano del consumatore

Fabio Cesare e Astorre Mancini, Fabio Cesare, Studio MCM di Milano. Astorre Mancini, Avvocato in Rimini e Cultore della materia nell'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Sommario: 1. La questione. 2. La norma di riferimento e l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza di merito. 3. Il percorso della giurisprudenza di legittimità. 4. La ratio decidendi delle pronunce di merito in commento. 5. Considerazioni critiche.

 

 

Tribunale di Nola 12 aprile 2022, pres. rel. Beatrice.

Va condiviso l’orientamento espresso da Corte di Cassazione 2018/4451, per cui nel piano del consumatore, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui sussiste la causa di prelazione, il debitore deve soddisfare entro un anno e per intero il credito ipotecario, salvo l’ottenimento del consenso espresso del creditore prelatizio interessato.

 

Tribunale di Avellino 9 febbraio 2022, est. Russolillo.

L’art. 8 comma 4 l. 3/2012, che prevede la moratoria annuale nel pagamento del creditore privilegiato, detta una regola di natura sostanziale non processuale, sicché deve ritenersi preclusa una dilazione superiore in assenza di accordo con il creditore (Cass. 2018/4451). E’ ammissibile il piano del consumatore prevedente l’assegnazione di un termine, eventualmente coincidente con quello per la formulazione delle contestazioni, entro il quale il creditore prelatizio possa esprimersi, per cui l’eventuale dissenso espresso alla rateizzazione ultrannuale determinerebbe il venire meno dei presupposti di ammissibilità della procedura.

     

1. La questione

Le decisioni in commento[2] - univoche nel precisare che nel piano del consumatore il creditore privilegiato, in assenza di liquidazione del bene su cui grava il privilegio, può essere pagato oltre l’anno dall’omologazione solo con il suo consenso - ripropongono il tema della moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno od ipoteca, in riferimento al piano del consumatore, caratterizzato, come noto, dall’assenza del voto dei creditori.

L’orientamento giurisprudenziale di merito di cui diamo conto ‘riapre’ una questione che si riteneva ormai definita, a seguito delle pronunce di legittimità Cass. 2019/17834 e Cass. 2019/27544, confermate da una serie di decisioni della Suprema Corte, da ultimo Cass. 15 ottobre 2020 n. 22291, su cui torneremo.

Il tema è il seguente: nel piano del consumatore, non sottoposto alla votazione dei creditori, la previsione di una dilazione ultrannuale nel pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, richiede, a pena di inammissibilità della proposta, il consenso espresso del creditore prelazionario?

 

2. La norma di riferimento e l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza di merito

L’art. 8 comma 4 l. 3/2012 stabilisce che “la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”[3].

Come noto, la disposizione, mutuata dalla disciplina del concordato preventivo in continuità (art. 186-bis l. fall.), mira chiaramente a tutelare il creditore privilegiato che, se da un lato non potrà confidare sulla cessione del bene gravato dalla prelazione in suo favore, dall’altro lato beneficerà della previsione, nel piano o nell’accordo, del soddisfo del proprio credito entro un termine ragionevole, ovvero un anno dalla omologazione del piano o dell’accordo.

Fin dalla sua introduzione, tuttavia, la norma ha dato origine ad oggettive difficoltà applicative, essendo evidente la difficoltà, per chi si trova sovraindebitato, di impostare piani ed accordi che prevedano la liquidazione del bene immobile gravato da ipoteca e/o il pagamento dei crediti privilegiati (erariali o previdenziali, per esempio), entro il ristretto termine di legge.

Per tale ragione, l’art. 8 comma 4 l. 3/2012 ha subìto lo stesso approccio ermeneutico consolidato dalla giurisprudenza riguardo l’art. 186-bis l. fall.[4] - con conseguente svalutazione del dato letterale della norma - nel senso di ritenere sempre ammissibile, anche al di fuori della fattispecie della continuità d’impresa, la previsione del pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, anche oltre l’anno della moratoria di legge, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi maturati in relazione a detto ritardo[5].

Tuttavia, con riferimento specifico al piano del consumatore, alcune decisioni di merito hanno fin da subito evidenziato la difficoltà di mutuare il medesimo approccio interpretativo, sia per la peculiarità delle obbligazioni che vengono definite nel piano del consumatore, estranee all’attività d’impresa[6], sia, soprattutto, per la mancanza di una fase formale di votazione del ceto creditorio[7].

Criticità che, in qualche modo, fanno da sfondo alle decisioni in rassegna, di cui si dirà.

 

3. Il percorso della giurisprudenza di legittimità

Al quadro problematico restituito in questi anni da una parte della giurisprudenza di merito -, in cui si iscrivono anche le due pronunce in commento - riguardo l’ammissibilità della moratoria ultrannuale ex art. 8 comma 4 l. 3/2012 nel piano del consumatore, ha fatto da contraltare una giurisprudenza di legittimità subito consolidata a favore dell’ammissibilità di accordi e piani del consumatore di lunga durata, prevedenti la moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti prelatizi, a condizione del riconoscimento del diritto di voto per la “perdita economica” connessa alla dilazione.

In particolare, come noto, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la moratoria ultrannuale in entrambe le procedure negoziali di sovraindebitamento, sia con riferimento all’accordo di composizione (Cass. 3 luglio 2019 n. 17834, che ha ritenuto omologabile un accordo in cui il pagamento dei creditori prelazionari era previsto in sedici anni), sia riguardo il Piano del Consumatore (Cass. 28 ottobre 2019 n.27544, in fattispecie in cui si prevedeva un piano con moratoria fino a dodici anni).

L’unico precedente contrario era rappresentato dalla decisione Cass. 23 febbraio 2018 n.4451a cui prestano esplicita adesione le due pronunce in rassegna - che, a fronte della doglianza per cui il termine della moratoria ex art. 8 comma 4 l. 3/2012 sarebbe da intendersi “tassativo e non possa essere derogato”, ha precisato che esso ha natura sostanziale e non processuale, incidendo la possibilità di moratoria “sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione”, per cui la moratoria ultrannuale è sempre possibile ma a condizione del “consenso espresso del singolo creditore interessato”.

Successivamente, nel senso contrario a Cass. 2018/4451, sono intervenute le citate decisioni Cass. 3 luglio 2019 n.17834 e Cass. 28 ottobre 2019 n.27544.

Con la pronuncia Cass. 3 luglio 2019 n.17834 è stata accolta la tesi del ricorrente, in fattispecie di accordo di composizione, per cui, contrariamente al dettato dell’art. 8 comma 4 l. 3/2012, “sarebbe sempre ammissibile prospettare l'accordo di composizione nel senso della previsione di una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, a prescindere dalla ipotesi della continuità d'impresa”, ciò sul presupposto della natura concorsuale della procedura di accordo che si conclude con l’omologazione a seguito del voto maggioritario che vincola tutti i creditori[8].

A distanza di pochi mesi, la decisione Cass. 28 ottobre 2019 n. 27544 ha permesso alla Suprema Corte di ribadire la dilazione ultrannuale proprio in riferimento al piano del consumatore[9].

Ancora, nel corso del 2020 sono intervenute tre decisioni che hanno consolidato l’orientamento nel senso della piena ammissibilità di un piano prevedente la moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, a condizione di riconoscere il diritto di voto per la dilazione oltre il termine di legge.

Cass. 18 giugno 2020 n.11882 ha deciso una fattispecie di concordato preventivo in continuità prendendo in esame l’art. 186-bis l. fall., circa l’ammissibilità o meno della moratoria ultrannuale, dedicando un brevissimo passaggio anche alle procedure negoziali di sovraindebitamento, del tutto assimilate alla procedura maggiore proprio in punto al tema della moratoria.

Così, con ampia motivazione la S.C. ha osservato e preso atto che l’art. 186-bis l. fall. (che disciplina la moratoria nel concordato) “non si esprime expressis verbis sulla possibilità di una moratoria ultra annuale” ma deve comunque concludersi “nel senso della possibilità di tale previsione nel piano concordatario con continuità aziendale, previa previsione del diritto di voto per i creditori privilegiati "dilazionati" e corresponsione degli interessi (in tal senso, v. anche Sez. 1, Sentenza n. 17834 del 03/07/2019 per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani del consumatore)”.

Con la decisione Cass. 20 agosto 2020 n.17391, resa in fattispecie di accordo di composizione della crisi che prevedeva il pagamento del credito ipotecario in cinque anni dall’omologazione, in carenza di liquidazione del bene gravato, il giudice di legittimità ha operato un esplicito riferimento al precedente contrario di Cass. 2018/4451.

Nel caso in esame, era stato proposto reclamo contro la decisione del Tribunale di Civitavecchia che aveva valorizzato, nel senso della inammissibilità della moratoria ultrannuale, il dato letterale dell’art. 8, quarto comma, l. 3/2012, per cui “l'eventuale ricorso all'analogia, col fine di superare incongruenze applicative rispetto alla distinta prospettiva del concordato preventivo, doveva ritenersi impraticabile in base a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 4451 del 2018”.

La Corte di Cassazione, invece, conclude per l’accoglimento del ricorso, osservando che “la dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori[10].

La conclusione cui perviene è che “al principio sancito da Cass. 2019/17834 va data continuità, non essendo dirimente evocare l'antecedente sentenza n. 4451 del 2018, poiché in quel caso dalla motivazione si evince che era carente la fattibilità del piano, anche alla luce delle numerose contestazioni e rilievi formulati dal ceto creditorio”.

Infine, Cass. 15 ottobre 2020 n. 22291 è intervenuta in fattispecie di piano del consumatore di durata ultraventennale, il cui decreto di omologa, confermato in sede di reclamo, è stato censurato per la pretesa violazione dell’art. 8 comma 4 l. 3/2012.

La Suprema Corte, anche in tal caso, ha ritenuto il motivo  manifestamente infondato nella parte in cui postula l'illegittimità della rateazione, “essendo il provvedimento del tribunale di Catania conforme alla (sopravvenuta) giurisprudenza di questa Corte”[11].

Lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, rende ben chiara la posizione sul tema assunta via via dalla Corte di Cassazione.

Si può concludere che, secondo la Corte:

a) è sempre ammissibile la previsione di una moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti privilegiati o assistiti da pegno o ipoteca, sia nell’accordo sia nel piano del consumatore, anche a prescindere dalla continuazione d’impresa, a condizione che sia accordato il diritto di voto sulla ‘perdita economica’ derivante dal ritardo, da quantificarsi;

b) la ragione della ritenuta ammissibilità deriva dal fatto che la dilazione del pagamento oltre il termine annuale previsto dall’art. 8 comma 4 l. 3/2012 è questione non riconducibile alla valutazione di fattibilità giuridica dell’accordo o del piano, bensì al giudizio di convenienza demandato ai creditori votanti;

c) nel piano del consumatore, in cui non sussiste una fase di votazione dei creditori, “l'asimmetria (rispetto all'accordo) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore”.

È sull’interpretazione di tale ultimo passaggio che si innesta la giurisprudenza di merito - tra cui le due pronunce in rassegna - che nel piano del consumatore, ai fini della moratoria annuale, pretende il consenso espresso del creditore privilegiato.

 

4. La ratio decidendi delle pronunce di merito in commento

Con la prima decisione in commento il Tribunale di Nola, in sede di reclamo promosso da un creditore ipotecario, ha revocato il decreto di omologazione di un piano del consumatore prevedente la moratoria ultrannuale, prestando espressa adesione alla decisione Cass. 2018/4451, rimasta, come visto, del tutto isolata.

Il collegio ha dichiarato consapevolmente di non aderire al contrario orientamento maggioritario, osservando che esso si basa sull’applicazione al piano del consumatore dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, che tuttavia prevedono il meccanismo di voto, mentre “il piano del consumatore non prevede tale possibilità, non essendo caratterizzato da alcun genere di accordo con i creditori, e riserva, invece, al giudice l’approvazione a seguito di semplice discussione alla presenza delle parti”.

Conclude il tribunale, quindi, che il credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca deve essere soddisfatto entro l’anno dall’omologa, mentre “l’unica possibilità per il debitore di evitare la liquidazione del bene (in particolare della casa di abitazione nel caso frequente del mutuo ipotecario) è di ottenere l’espresso consenso del creditore prelatizio interessato”.

Riguardo l’opposta interpretazione da ultimo espressa dalla Suprema Corte, osserva il Tribunale di Nola, “essa è generica in quanto spalanca le porte a non meglio precisate ‘libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore’ (Cass. 17834/2019)”.

Con la seconda decisione in rassegna, menzionata dai Giudici di Nola, anche il Tribunale di Avellino pretende il consenso espresso del creditore ultradilazionato [12], così interpretando il passaggio della Cassazione in ordine alla “rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore. (Cass. 17834/2019; nonché conformi, Cass. 27544/2019 e Cass. 17391(2020)”.

La conclusione cui perviene il giudice avellinese è in linea con il dettato dell’art. 8 co. 4 l. 3/2012, che prevede che i creditori prelatizi debbano essere soddisfatti entro un anno dall’omologa per la parte capiente, così come attestata dall’OCC.

Ma proprio perché la disposizione non ha natura imperativa, osserva il tribunale, “è possibile la previsione di un termine maggiore attraverso:

a) il raggiungimento di accordo paraconcorsuale con il creditore prelatizio che consenta un pagamento ultrannuale;

b) l'assegnazione di un termine, eventualmente coincidente quello per la formulazione delle contestazioni, entro il quale il creditore prelatizio possa esprimere il dissenso;

c) la trasformazione della procedura in accordo di composizione della crisi”[13].

 

5. Considerazioni critiche

Le soluzioni prospettate dalle giurisprudenza di merito nelle decisione in commento suscitano più di un motivo di perplessità, pur essendo evidente la criticità di carattere sistematico posta dall’assenza del voto nel piano del consumatore, in termini di  compressione del diritto del creditore prelazionario, il cui soddisfo è previsto oltre il termine annuale di moratoria stabilito dalla legge[14].

La necessità di un consenso espresso del creditore in moratoria ultrannuale, ai fini dell’omologazione del piano del consumatore, introduce, tuttavia, elementi di negozialità del tutto estranei a detto istituto, assimilando parzialmente l’accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore con l’inserimento, all’interno della procedura di formazione del piano del consumatore, di una fase o sotto-fase c.d. di voto della proposta, ancorché limitata solo ad una categoria di creditori[15].

Peraltro, a seguito dell’introduzione, anche nel piano del consumatore, della fattispecie della prosecuzione del mutuo sull’abitazione principale del sovraindebitato[16], disposta dal giudice senza il consenso espresso del creditore ipotecario, non si comprende perché per la moratoria ultrannuale dei creditori prelazionari in genere, ivi compresi i creditori ipotecari, debba raccogliersi la loro esplicita adesione a pena di inammissibilità.

L’assenza di meccanismi di voto nel piano del consumatore, infatti, risponde a una chiara esigenza di ridurre le difficoltà negoziali connesse alla raccolta di adesioni per dissesti di secondaria rilevanza e per i quali è previsto un sistema di approvazione facilitato: il Tribunale ha una funzione sostitutiva del voto, che ben può essere smentita o solo approfondita mediante la reazione dei singoli creditori con l’opposizione all’omologa o la contestazione di convenienza di cui si dirà a breve.

Imporre l’esistenza di un patto paraconcordatario significa invece tradire la volontà del legislatore in modo duplice: non solo si esclude l’intervento sostitutivo del giudice per la manifestazione di assenso, ma si snatura la procedura imponendo un singolo atto negoziale incompatibile con la natura concorsuale dell’istituto, che impone di considerare i creditori non come singoli, ma come massa soggetta all’approvazione di una proposta preconfezionata dal debitore, quale atto unilaterale di quest’ultimo.

L’interpretazione in commento, pertanto, imporrebbe una diversa sistematizzazione del piano del consumatore, oltre la periferia dei cerchi concentrici del concorso come definiti dalla Cassazione fin da Cass. 2018/9087.

Si suggerisce, dunque, una lettura diversa rispetto all’orientamento di cui si è dato conto con le decisioni in rassegna, che non richiede alcun accordo negoziale ma riconduce al giudice la valutazione di ammissibilità e convenienza del piano del consumatore prevedente la moratoria ultrannuale dei crediti prelazionari.

Ove il piano del consumatore preveda la moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, dunque, l’omologa è riservata al giudice ex art. 12-bis comma 3 l. 3/2012, che potrà essere resa “verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti”, potendo il creditore che subisce tale dilazione proporre una formale contestazione di convenienza ex art. 12-bis comma 4 l. 3/2012.

La verifica di ammissibilità che il giudice è chiamato a rinnovare in sede di omologa, involge certamente anche il rispetto dell’art. 8 comma 4 l. 3/2012 con riferimento alla moratoria annuale, ma non vi è ragione per subordinare detto giudizio di ammissibilità al riscontro di un formale accordo negoziale con il creditore, concluso prima o nel corso della procedura.

Ove il piano del consumatore preveda il soddisfacimento del creditore prelatizio con una moratoria ultrannuale, questi potrà, dunque:

a) sollevare eccezione di inammissibilità del piano, per violazione del termine di moratoria annuale ex art. 8 comma 4 l. 3/2012, e per la mancata compensazione del relativo danno; il giudice potrà verificare il riparto proposto, ed in particolare la previsione del riconoscimento in favore del creditore prelazionario della perdita economica derivante dal ritardo nel pagamento (in conformità alla prevalente giurisprudenza, su cui ci siamo innanzi soffermati, che detta le condizioni per la ‘deroga’ alla moratoria annuale prevista dall’art.8 comma 4 l. 3/2012);

b) sollevare la contestazione di convenienza del piano, ex art. 12-bis comma 4 l. 3/2012, che impone al giudice di omologare il piano solo ove ritenga che “il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”[17].

L’argomentazione dei giudici di legittimità per cui la carenza della fase formale di votazione nel piano del consumatore determina una “asimmetria (rispetto all'accordo) che può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore(cfr. Cass. 2019/27544), non porta a dire, dunque, che occorra acquisire il formale consenso espresso del creditore per il quale è previsto il soddisfo con moratoria ultrannuale, ma semplicemente impone al giudice di valorizzare l’eventuale dissenso di questi nell’ambito della citata fase di omologazione, secondo le regole di giudizio accordate dalla legge, in via esclusiva, al giudice [18].

Anche perché, a ben vedere, non escludere la possibilità “di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore”, significa che un patto paraconcordatario è una mera facoltà, non un obbligo del piano; intendere la “non esclusione”, e dunque “la possibilità” di un accordo a latere del concorso, come un elemento indefettibile del piano, pena la sua inammissibilità, pare andare oltre al decisum di Cass. 2019/17834.



[1] L’avv. Fabio Cesare è partner responsabile del dipartimento di diritto fallimentare e commerciale dello studio MCM di Milano; l’avv. Astorre Mancini è avvocato in Rimini e Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all’Università degli Studi di Milano – Bicocca.

[2] Entrambe pubblicate in questa Rivista, Tribunale di Nola 12 aprile 2022, pres. est. Beatrice, resa in sede di reclamo; Tribunale di Avellino 9 febbraio 2022, est. Russolillo.

[3] È appena il caso di osservare che il tema della ammissibilità della moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, in presenza del disposto normativo ex art. 8 comma 4 l. 3/2012, è questione diversa dalla problematica relativa alla falcidia dei predetti crediti, regolata invece dal disposto dell’art. 7 comma 1, secondo periodo l. 3/2012, che disciplina le condizioni in presenza delle quali è possibile prevedere, appunto, un pagamento solo parziale dei medesimi. Al contempo, la questione oggetto del presente contributo rientra nel più ampio tema della “durata del piano”, che involge il giudizio di fattibilità.

[4] Nei limiti delle presenti note, non indugiamo sull’iter argomentativo del consolidato orientamento della Cassazione in tema di moratoria ultrannuale nel concordato preventivo in continuità ex art. 186-bis l. fall. – spesso criticato in dottrina – che caratterizza numerose pronunce; per un esame approfondito si rimanda alle decisioni Cass. 2014/10112; Cass. 2015/17461; Cass. 2016/3482, da ultimo a Cass. 2020/2422 e Cass. 2020/23843.

Circa il richiamo dei medesimi canoni ermeneutici nella lettura delle norme della l.3/2012, dottrina e giurisprudenza sono da tempo concordi. Tribunale di Mantova 29 maggio 2018, in questa Rivista, ha osservato che “la legge n. 3/12 ha introdotto istituti implicitamente ispirati a quelli della gestione dell’insolvenza dell’imprenditore ‘fallibile’ ex art. 1, comma 2 l. fall., con la conseguente necessità di usufruire dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi sulle norme della predetta legge, nell’intento di ricostruzione degli istituti della l. n. 3/12, pur sempre riconoscendone l’inapplicabilità diretta”.

[5] La giurisprudenza di merito formatasi intorno all’art. 8 comma 4 l. 3/2012 è piuttosto consolidata nel senso di ritenere ammissibile il pagamento dilazionato dei creditori assistiti da privilegio, pegno ed ipoteca, pur in assenza di liquidazione del bene su cui grava la prelazione.

Di recente, Tribunale di Velletri 24 marzo 2021, in questa Rivista, ha ribadito che “in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834/2019), tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. n. 17391/2020)”.

Nello stesso senso, in fattispecie di accordo, cfr. Tribunale di Rimini 25 maggio 2020, in questa Rivista, che ha fatto applicazione, altresì, del criterio di calcolo della “perdita economica” derivante dalla dilazione, di cui all’art. 86 CCII, “quale utile canone ermeneutico al fine di determinare, anche nell’ambito della l. 3/2012, le modalità di esercizio del diritto al voto dei singoli creditori”.

In fattispecie di piano del consumatore prevedente il pagamento dei crediti privilegiati in sei anni, ivi compreso l’ipotecario, in assenza di liquidazione del bene immobile, cfr. Tribunale di Roma 23 dicembre 2021, in www.portalecreditori.it, per cui “sulla base del condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte e da questa Sezione del Tribunale di Roma, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il limite di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge n. 3/2012 ed al di là delle fattispecie della continuità aziendale purché, con riferimento ai piani del consumatore, sia data ai creditori la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Nella specie il Piano del consumatore della durata superiore a 5/7 anni deve ritenersi ammissibile proprio allorché si accerti, come giustappunto risulta accertato per quanto detto nel caso concreto, che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili”.

Sempre nel senso della ammissibilità di un piano del consumatore con moratoria ultrannuale dei crediti privilegiati, Tribunale di Napoli 7 luglio 2021, nel portale https://www.tribunale.napolinord.giustizia.it; Tribunale di Cagliari 25 maggio 2022, inedita; contra, Tribunale di Ferrara 11 novembre 2019, in questa Rivista, ha ritenuto inammissibile la moratoria ultrannuale, in fattispecie di piano del consumatore, sul presupposto del carattere eccezionale della norma contenuta nell’art. 8 comma 4 l. 3/2012.

[6] In tal senso, riguardo la natura delle obbligazioni, già Tribunale di Rovigo 13 dicembre 2016, in www.unijuris.it, aveva osservato che “la locuzione ‘con continuazione dell’attività d’impresa’ di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 3/2012, riferita alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, locuzione che richiama la disposizione di cui all’ art. 186 bis, secondo comma lettera c) l. fall. relativa alla proposta di concordato con continuità aziendale, non è  ipotizzabile possa riferirsi anche al piano del consumatore, allorché questi sia anche imprenditore ma  le obbligazioni da soddisfarsi nel piano non siano riferibili all’attività di impresa svolta, onde in tal caso deve ritenersi non consentito potersi derogare al limite massimo di un anno previsto come possibile moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca su beni non oggetto di cessione“.

[7] Circa la criticità rappresentata dalla carenza del voto dei creditori nel piano del consumatore, Tribunale di La Spezia 13 giugno 2018, in questa Rivista, ha ritenuto che “non è ammissibile il piano del consumatore che preveda una moratoria superiore ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, non essendo alla fattispecie applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, ove i creditori possono tutelarsi esprimendo voto contrario alla proposta diversamente dal piano del consumatore che non prevede tale possibilità, non essendo caratterizzato da alcun genere di accordo con i creditori, e riservando, invece, al giudice l’approvazione a seguito di semplice discussione alla presenza delle parti”.

[8] Per cui, si legge in Cass. 2019/17834, detta natura concorsuale “postula che si debbano estendere all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilità”, a partire dall’assunto che nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, anche oltre il termine annuale di moratoria, a condizione di equiparare i creditori privilegiati ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto.  

[9] Osserva Cass. 2019/27544 che la tesi del ricorrente “è fondata alla stregua delle argomentazioni tutte - da intendersi qui ribadite, perché affatto condivise dal Collegio - poste alla base del principio più recente di questa Corte per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore cfr. Cass. 17834 del 2019). Si è, invero, significativamente precisato, in quella sede, che la diversa conclusione non può «trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore ... non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore».“

[10] Osserva la Corte, che “come già affermato da Cass. n. 17834-19, neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per sé ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento” (Cass. 2020/17391, cit.).

[11] Argomenta la Corte che la moratoria ultrannuale è ammissibile, “purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore" (Cass. n. 17834-19);  tale principio è stato replicato da Cass. n. 23544-19; nel caso concreto risulta dal provvedimento impugnato che le sopra dette condizioni erano state rispettate; l'omologazione è stata basata infatti sulla circostanza che il piano prevedeva la possibilità per il debitore di definire il proprio debito entro il termine di durata del mutuo originariamente contratto”.

Si osserva fin da ora, per quanto si dirà in merito all’iter argomentativo delle decisioni in rassegna, che il creditore opponente e reclamante, nel caso deciso da Cass. 2020/22291, risulta essere proprio la banca creditrice che, evidentemente, aveva negato il proprio consenso alla moratoria ultrannuale prevista per il pagamento del proprio credito ipotecario.

[12] Nello stesso senso, peraltro, sembra leggersi Tribunale di Roma 20 maggio 2022, in www.portalecreditori.it, per cui, in fattispecie di piano del consumatore prevedente la moratoria ultrannuale del creditore ipotecario, “in mancanza di una espressa manifestazione di dissenso da parte del creditore ritualmente informato della proposta di esdebitazione contenuta nel piano da far pervenire almeno 10 giorni prima dell’udienza, è da ritenersi “prestato” il consenso da parte del medesimo creditore nei termini del piano comunicatogli”.

[13] Nel caso esaminato, il tribunale avellinese osserva che “gli istanti hanno optato per l’alternativa sub b) chiedendo appunto concedersi un termine al creditore per la manifestazione dell’eventuale dissenso alla rateizzazione ultrannuale. Ciò deve ritenersi consentito potendo intendersi il silenzio della banca equivalente a consenso, coerentemente con i meccanismi procedurali stabiliti dall’art. 12 bis l. 3/2012 ai fini dell’omologa del piano, ed essendo per contro evidente che l’eventuale dissenso espresso determinerebbe il venire meno dei presupposti di ammissibilità della procedura.” (Tribunale di Avellino 9.2.2022, cit.).

[14] Peraltro, proprio tale criticità ha portato alcuni giudici ad escludere la moratoria ultrannuale nel piano del consumatore: Tribunale di La Spezia 13 giugno 2018, in questa Rivista, ha osservato che “proprio la possibilità per i creditori di cautelarsi, rispetto a proposte di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato che prevedano pagamenti che essi ritengano troppo dilazionati nel tempo rispetto alle loro esigenze economiche, tramite l’espressione di voto negativo rispetto alla proposta (possibilità invece assolutamente preclusa ai creditori nell’ambito della formazione del piano del consumatore di cui alla Legge 3/2012), giustifica la scelta legislativa di ammettere solo per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i concordati (e non invece per i piani del consumatore) il pagamento dilazionato ultra-annuale dei creditori privilegiati”.

[15] In tal senso argomenta Tribunale di La Spezia 13 giugno 2018, cit.

[16] L’art. 8 comma1-ter l. 3/2012 prevede che “La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.

[17] Circa tale giudizio comparativo di convenienza, peraltro, pur a fronte dell’eventuale contestazione di convenienza sollevata dal singolo creditore che subisce la moratoria ultrannuale, va chiarito che la giurisprudenza prevalente ritiene che “la valutazione di convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma alla intera massa passiva; ne discende che le eccezioni di un singolo creditore possono essere disattese quando prevale l’interesse della maggioranza della massa passiva” (cfr. Tribunale di Verona 5 febbraio 2021, in questa Rivista).

Conforme, Tribunale di Torino 11 marzo 2021, in www.portalecreditori.itha statuito che “detta valutazione, rispetto all’alternativa liquidatoria, deve essere effettuata con riferimento all’intera massa passiva e non con riferimento ad un singolo credito, perseguendo la procedura di sovraindebitamento, una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari, che mal si concilia con la prospettiva di garantire il singolo credito (cfr. ex multis, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2 dicembre 2020)”.

Ancora, Tribunale di Napoli 26 marzo 2021, in www.tribunale.napolinord.giustizia.it, per cui “la  convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell’intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura”.

[18] In tal senso appare condivisibile l’approccio argomentativo svolto da Tribunale di Locri 21 luglio 2021, inedita, per cui “la Corte di Cassazione ha chiarito che, anche se nel piano del consumatore non è prevista la possibilità per i creditori di esprimere un voto, costoro devono poter esprimere dellelibere ed appropriate forme di manifestazione di volontà’ in modo da tutelare i loro interessi (cfr. Cass. 2019/17834). Si deve escludere allora l’applicabilità al piano del consumatore del meccanismo previsto per l’accordo di composizione della crisi, analogo a quello previsto per il concordato preventivo, perché concerne l’esercizio del diritto di voto […]. Come è stato chiarito in tema di concordato (Cass. 2020/11882) la previsione di una moratoria superiore ai tempi ‘normali’ di esecuzione è ammissibile, ma deve essere sottoposta al voto dei creditori. Nel piano del consumatore, lo si ribadisce, non è in alcun caso previsto il voto da parte dei creditori. Mutatis mutandis, allora, il giudice deve soltanto consentire al creditore privilegiato di poter esprimere il proprio parere sulla proposta. Nel caso di specie non è, dunque, necessario richiedere un apposito parere al creditore che vanta un’ipoteca sull’immobile e ai creditori privilegiati. […] Del resto, in linea di principio un parere negativo circa la ‘moratoria’ può essere considerato equivalente a una contestazione ex art. 12-bis comma 4 l. 3/2012 (effettuabile mediante un normale costituzione in giudizio); da tale contestazione discende dunque soltanto la necessità per il giudice di valutare la convenienza per il ceto creditorio della c.d. alternativa liquidatoria, cioè del ricorso alla liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012”.

Anche Tribunale di Rimini 20 ottobre 2021, in questa Rivista, in fattispecie di piano del consumatore omologato prevedente il mantenimento dell’immobile adibito ad abitazione in capo al debitore e il pagamento integrale del creditore ipotecario mediante il versamento di n.84 rate mensili, ha osservato che “In sede di omologazione il giudice è chiamato a rinnovare, sulla base di ulteriori elementi comunque acquisiti – eventualmente, ma non necessariamente, attraverso le ‘contestazioni di convenienza’ formulate dai creditori con le proprie osservazioni – il giudizio di ammissibilità del Piano già formulato in sede di fissazione dell’udienza: a norma dell’art. 12-bis comma 3 l. 3/2012, infatti, il giudice omologa il Piano ‘verificata la ammissibilità e la fattibilità’, e quindi scrutinati nuovamente i requisiti prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012”.

Analogamente, Tribunale di Foggia 25 ottobre 2021, in www.portaledeicreditori.it, ha omologato un piano del consumatore prevedente la moratoria ultrannuale del credito ipotecario, osservando che “il creditore ipotecario non ha sollevato osservazioni di sorta al piano, all’omologazione del quale non si è opposto”.

Ancora, Tribunale di Ivrea 16 marzo 2022, inedita, ha omologato un piano del consumatore con la previsione del pagamento del creditore ipotecario, nella misura del 74%, in n.72 rate mensili, prendendo atto che “nessuno dei creditori, ritualmente notiziati della procedura, ha formulato osservazioni/contestazioni alla proposta di piano”.


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