Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28493 - pubb. 31/12/2022

L’espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali

Cassazione civile, sez. III, 27 Ottobre 2022, n. 31844. Pres. De Stefano. Est. Saija.


Espropriazione forzata – Presso terzi – Crediti futuri, condizionati o eventuali



L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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