Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 270 - pubb. 01/07/2007

Piano 4you e completezza dell'informazione

Tribunale Pescara, 28 Febbraio 2006. Pres. Bozza. Est. Romandini.


Contratti bancari atipici – Contratto “for you” – Natura – Dovere di correttezza ed informazione della banca – Violazione – Clausola vessatoria – Onere della prova – Responsabilità dell’istituto – Nullità del contratto – Indebito arricchimento – Obbligo restitutorio – Sussistenza



In tema di contratti bancari “atipici”, nell’ambito dei quali si colloca il pacchetto denominato “for you” (consistente in una serie di operazioni economiche, tra loro funzionalmente collegate, dirette a concedere al cliente, quale corrispettivo del versamento di una rata costante, un finanziamento destinato esclusivamente all’acquisto di particolari strumenti finanziari, quali titoli e quote di investimento), è nullo, per violazione dell’art. 21 T.U.F., il contratto sottoscritto dal cliente in assenza di una preventiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche del prodotto finanziario acquistato e sui relativi rischi di investimento. L’elevato rischio insito in questo tipo di operazioni e la natura dell’investitore (che, nella maggior parte dei casi, si identifica con il risparmiatore di media diligenza, non esperto in materia finanziaria) impongono, infatti, all’istituto bancario l’obbligo di fornire allo stesso una corretta, puntuale e dettagliata informazione circa le caratteristiche dell’operazione proposta – la cui prova deve essere fornita in modo rigoroso dalla banca – che non può ritenersi assolto se alla documentazione corrisposta al cliente all’atto della sottoscrizione del contratto non siano allegati anche i prospetti informativi relativi al prodotto finanziario acquistato.



TRIBUNALE DI PESCARA


REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale di Pescara in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati

Dott. Angelo Mariano Bozza - Presidente

Dott. Pasquale Fimiani - Giudice

Dott. Camillo Romandini - Giudice relatore


alla udienza del 24.2.2006 in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


Nella causa civile di I^ grado  iscritta al numero 1030 del ruolo generale dell’anno 2005 tra:


D. M., elett.te dom.ti in Pescara Via G.Milli 33 c/o e nello studio dell’Avv. Laura Granata dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all’Avv. Giuseppe Romano, giusta procura a margine dell’atto di citazione.

-attore-


contro


MPS BANCA PERSONALE s.p.a. già Banca 121 P.F. s.p.a. in persona del legale reppresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Pescara in Viale Pindaro 19 c/o e nello studio dell’Avv. Alessandro Calabrese, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Francesco Carbonetti e Roberto Della Vecchia giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.

-convenuta-


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Pescara in Via Campobasso 8 c/o e nello studio dell’Avv. Domenico Cappuccilli che la rappresenta e difende unitamente al Prof. Avv. Francesco Carbonetti e Avv. Roberto Della Vecchia giusta procura in calce all’atto di intervento volontario.

-intervenuta-


CONCLUSIONI


Come da verbale di udienza.


Svolgimento del processo


Con atto di citazione ritualmente notificato D. M. conveniva in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale la MPS Banca Personale s.p.a. già Banca 121, per ivi sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità per fatto o colpa della banca convenuta del contratto denominato “for you” con condanna dell’istituto alla restituzione di quanto ingiustamente percepito da esso attore o comunque al risarcimento del danno nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e, in via subordinata, per ivi sentir dichiarare l’annullamento del contratto per violazione da parte della convenuta alla normativa del T.U.F.. In via ancora più subordinata, l’attore chiedeva che l’adito Tribunale volesse dichiarare l’inefficacia dell’art. 8 sezione 2° del contratto trattandosi di clausola vessatoria non approvata specificamente con la doppia firma. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

A fondamento della domanda il De Felice esponeva, in particolare, di aver sottoscritto con la Banca 121 il contratto sopra indicato nell’anno 2001 per l’acquisto putativo del prodotto finanziario presentato come un innovativo strumento previdenziale a mezzo del quale il cliente poteva versare una cifra mensile pari a £. 150.000, versamento che poteva essere interrotto in ogni momento sebbene fosse stato opportuno attendere un periodo tra i tre ed i cinque anni per vedere in frutti dell’investimento. Senonchè, sempre a detta dell’attore, attraverso i media, egli era venuto a conoscenza delle reali caratteristiche del prodotto che non erano corrispondenti a quelle prospettate. In effetti, egli aveva investito una somma di Euro 11.792,98 da rimborsare in 355 rate di Euro 77,47 ciascuna comprensiva del tasso di interesse del 6,83 annuo. Con il denaro finanziato, la banca in realtà acquistava una obbligazione zero coupon “Republic of Italy” per nominali Euro 32.000 dal rendimento non dichiarato nel contratto. Per un’altra parte, con il capitale finanziato, la banca investiva in un fondo comune di investimento Spazio Finanza Euro NM (diventato poi Geo Europa Alto Potenziale in data 25.11.2002).

Proseguiva il D., affermando che volendo chiudere il rapporto, il piano prevedeva comunque che il cliente dovesse versare comunque tutte le rate future attualizzate in base ad un tasso inferiore rispetto a quello di finanziamento, con la conseguenza che questa differenza di tassi comportava comunque una notevole penalizzazione che non era in alcun modo evincibile dalla pur attenta lettura del contratto.

Si costituiva in giudizio la MPS Personale s.p.a. la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in conseguenza della avvenuta sua incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. come da documentazione che allegava, per cui era semmai nei confronti di quest’ultima che la domanda andava esperita.

Concludeva, comunque, per il rigetto anche nel merito della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.Interveniva spontaneamente la Banca Monte dei Paschi di Siena la quale, nel contestare l’avverso assunto e nel chiedere il rigetto della domanda, sosteneva di aver pienamente rispettato i propri obblighi di trasparenza imposti dalla normativa TUF come era facilmente evincibile dalla lettura del contratto e da tutta l’ulteriore documentazione prodotta ed in particolare dalla scheda del profilo del cliente e dalla attestazione da questi sottoscritta della ricezione del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Rigettata la richiesta di emissione di provvedimento cautelare avanzata dalla parte attrice e dopo svariate questioni preliminari risolte, il giudice designato, in data 12.1.2006, fissava con decreto l’udienza collegiale ex art. 12 D.L.vo 5/2003 per il giorno 24 febbraio 2006. Con detto decreto, stante il formale disconoscimento della documentazione prodotta dalla terza intervenuta da parte della difesa dell’attore, il Giudice, rigettando tutte le altre richieste istruttorie, disponeva semplicemente l’esibizione a cura della Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dell’originale della documentazione contrattuale, esibizione puntualmente ottemperata dall’istituto.

All’esito della discussione, il Collegio, confermato il decreto, tratteneva la causa a sentenza riservandone il deposito ai sensi dell’art. 15 D.Lvo cit.


Motivi della decisione


La domanda principale dell’attore è fondata e va, quindi, accolta nei seguenti limiti.

Va preliminarmente rilevato come già la precedente giurisprudenza di merito si è più volte occupata della natura del contratto denominato “for you”, pervenendo, talvolta, anche a decisioni contrastanti che le parti si sono affannate, peraltro in modo pregevole, a documentare al collegio giudicante.

È comunque indiscutibile la natura del contratto de quo. Esso costituisce la risultante di una serie di operazioni economiche tra di loro funzionalmente collegate. Più precisamente, esso si articola nella concessione, da parte della banca proponente, di un finanziamento destinato esclusivamente all’acquisto di particolari strumenti finanziari ed in particolare, come correttamente evidenziato dalla difesa attrice, di titoli “Republic of Italy” nonché di quote di investimento “Spazio Euro NM”.

Come controprestazione del finanziamento, il risparmiatore, per tutta la durata del rapporto, è tenuto al pagamento di una rata costante comprensiva di un tasso di interesse pari al 6,8% annuo.

Si tratta, dunque, di un contratto “atipico”, non rientrante certamente nel mutuo, la cui causa è da ricercarsi nel collegamento negoziale sussistente tra le diverse operazioni sopra descritte.

Proprio per la particolarità del prodotto, erroneamente qualificato quindi come prodotto previdenziale, è richiesta una maggiore trasparenza da parte dell’istituto proponente nel pieno rispetto della normativa TUF come richiamata dettagliatamente dall’attore.

In particolare, si impone all’istituto l’obbligo di adeguata e corretta informazione del cliente circa le caratteristiche del prodotto la cui prova deve essere fornita in modo rigoroso e non solo attraverso la produzione della documentazione versata in atti dalla banca intervenuta. Le ragioni di tanto rigore, che arriva al punto da essere imposta la forma scritta ad substantiam del contratto (art. 23 TUF), deriva dalla semplice considerazione dell’elevato rischio dell’investimento e dal fatto che nella maggior parte l’investitore è il risparmiatore di media diligenza non esperto di prodotti bancari e di finanza.

Passando al caso che qui interessa, occorre allora verificare se la banca proponente abbia in effetti adottato tutte le cautele di trasparenza nei confronti del D..

Orbene, dirimente della presente controversia è una prima circostanza. Nella documentazione esibita dalla Banca Monte Dei Paschi di Siena, non è rintracciabile alcun allegato contenente i prospetti informativi sia del “Republic of Italy”, sia dell’offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento gestiti da Spazio Finanza s.p.a. e ciò nonostante il contratto sottoscritto dall’attore vi faccia espresso riferimento.

Dunque, non v’è alcuna prova che il D. sia stato informato in modo adeguato delle caratteristiche dei suddetti prodotti e tanto meno dei relativi rischi di investimento.

Ne deriva, quindi, la palese violazione da parte della banca dell’art. 21 T.U.F. che deve portare inevitabilmente alla dichiarazione di nullità del contratto.

Ogni altra questione resta assorbita, ivi compresa quella della inefficacia della disposizione contrattuale di cui alla sezione 2° dell’art. 8 che, per il suo contenuto, è certamente da intendersi clausola vessatoria con tutte le conseguente che ne derivano in punto di diritto.

Non v’è dubbio, infatti, che si è di fronte ad una clausola limitativa del diritto di recesso non controbilanciata da analoga facoltà concessa all’investitore per l’ipotesi di recesso della banca, che comporta solo per il primo conseguenze assai rilevanti essendogli imposto l’obbligo di corrispondere comunque oltre agli interessi ed agli oneri maturati fino all’esercizio del diritto di recesso, un importo rappresentato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (interest Rate Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento.

Per non considerare, infine, tutte le altre osservazioni svolte sul contratto dalla difesa attrice che sono pienamente condivise da questo collegio.

Per tutte le suesposte considerazioni, quindi, va dichiarata la nullità del contratto in esame con la conseguenza che, in applicazione delle norme sull’indebito arricchimento, la Monte Dei Paschi di Siena deve essere condannata alla restituzione in favore del D., delle somme da quest’ultimo versate in esecuzione del contratto, con gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda al soddisfo.

La mancanza di prova fornita dalla parte attrice in ordine alla sussistenza di tutti gli altri lamentati danni, patrimoniali e non, stante la circostanza che la ctu. richiesta non può sopperire all’onere probatorio incombente alla parte attrice, deve portare al rigetto delle altre domande.

Va infine dichiarata la carenza di legittimazione della convenuta MPS Banca Personale s.p.a. già Banca 121 P.F. s.p.a. alla luce della documentazione acquisita ed attestante l’avvenuta fusione della stessa nella Monte Dei Paschi di Siena s.p.a.

Passando alla regolamentazione delle spese, ritiene il Giudicante che la complessità della vicenda debba portare comunque alla equa ed integrale compensazione tra tutte le parti delle spese e competenze del presente giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da D. M., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- dichiara la carenza di legittimazione passiva della MPS Banca Personale s.p.a. già Banca 121 P.F. s.p.a.;

- in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiara la nullità del contratto di acquisto del prodotto “For You” contraddistinto dalla proposta di adesione n° 20006307 e, per l’effetto, condanna la Banca Dei Monti Dei Paschi Di Siena s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell’attore, delle somme da questi corrisposte in esecuzione del contratto, oltre interessi legali sulle somme con decorrenza dalla domanda al soddisfo;

- rigetta le ulteriori domande dell’attore;

- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.


Così deciso in Pescara il 28.2.2006


Il Presidente

Dott. Angelo Mariano Bozza


Il Giudice relatore


Dott. Camillo Romandini