Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25930 - pubb. 23/09/2021

Liquidazione dei beni: quando il compimento di atto in frode ai creditori non determina l'inammissibilità della domanda

Tribunale Monza, 11 Agosto 2021. Est. Rizzotto.


Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Apertura ex art. 14 quinquies l. 3/2012 – Atti in frode compiuti nel quinquennio – Ammissibilità della domanda – Condizioni

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Fissazione importo per il mantenimento del debitore e della famiglia – Criterio di cui all’art. 14 quaterdecies l. 3/2012 per l’incapiente – Applicabilità come parametro di riferimento – Determinazione giudiziale del caso concreto – Necessità



A seguito della riforma ad opera del d.l. n.137/20, come convertito dalla l. n.176/2020, l’art. 14 quinquies, c.1 l. 3/2012 deve essere interpretato unitamente alla nuova disposizione introdotta all’art. 14 decies, c.2, per cui la presenza di atti in frode ai creditori nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda di liquidazione non determina sempre l’inammissibilità della domanda - giacchè si è prevista la legittimazione del liquidatore all’esercizio delle azioni revocatorie, previa autorizzazione del Giudice - bensì solo nel caso in cui l’atto in frode sia stato posto in essere “in prossimità o in vista del deposito della domanda” di accesso alla liquidazione ovvero “successivamente alla data di deposito della relativa domanda (allo stato da parte del solo debitore)” (cit. Trib. Monza 1.2.2021, est. Crivelli).

[n.d.r.]
Fattispecie in cui la debitrice, dopo aver venduto il proprio autoveicolo ricavando l’importo di 11.000,00 euro, risultava aver trasferito parte del prezzo ai propri genitori, subito dopo la cessione.
Il Tribunale ha dichiarato “la domanda di liquidazione comunque ammissibile purchè il liquidatore nominando proceda alla verifica circa l’esperibilità di azione revocatoria per il recupero della somma trasferita ai genitori o comunque si adoperi, con la collaborazione della ricorrente, per il recupero della somma trasferita, salva la dimostrazione documentale della destinazione delle predette somme ad esigenze alimentari o comunque di sostentamento del nucleo familiare ovvero al pagamento di spese legali”.
Il Tribunale ha ritenuto altresì che il comportamento della ricorrente fosse da tenere in considerazione, unitamente agli altri elementi previsti dalla legge, al momento della futura decisione circa l’esdebitazione ex art. 14 terdecies l. 3/2012.

Ai fini della determinazione dell’importo ex art. 14 ter c.6 lett. b) l. 3/2012 da escludere dalla liquidazione, destinato al sostentamento dei debitore, in considerazione del necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e di quelle della ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che della necessità di procedere ad un'interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nella l. 3/2012, come recentemente modificata, il criterio di calcolo impone dapprima di determinare la soglia minima definita dalla legge per la fattispecie del debitore incapiente, rispetto al quale la normativa prevede che si valutino annualmente le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013; quindi verificando l’entità delle spese indicate dal ricorrente; da ultimo valutando il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell’art. 545 c.p.c. e la situazione familiare del debitore. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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