Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25045 - pubb. 25/03/2021

Fidejussione con clausole contrarie alla normativa antitrust: si ha nullità delle singole clausole, non dell’intero contratto

Tribunale Reggio Emilia, 04 Marzo 2021. Est. Morlini.


Fidejussione contenente clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust dal provvedimento dalla Banca d’Italia – Nullità singole clausole ai sensi dell’articolo 1419 c.c. e non dell’intero contratto – Sussiste



Laddove una fidejussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Il Tribunale REGGIO EMILIA, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

FATTO

La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti di B. Daniele, B. Edo e V. Roberta, in solido tra loro e quali fideiussori del debitore principale R. in liquidazione coatta amministrativa, relativamente al ripianamento di un debito derivante da un rapporto di conto corrente e da un mutuo chirografario.

Avverso l’ingiunzione hanno proposto la presente opposizione gli intimati, sollevando diverse eccezioni, tra le quali quella della nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust; mentre ha resistito la banca.

Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto e preso atto dell’assenza di richieste probatorie ad opera delle parti, il giudice inizialmente procedente ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., alla quale il fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo giudice, nel frattempo nominato nuovo istruttore.

 

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, la principale eccezione degli opponenti fideiussori è relativa alla nullità della garanzia da loro prestata per violazione della normativa antitrust, ed in particolare per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fidejussione conforme allo schema predisposto dall’ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005.

Più specificamente, gli opponenti eccepiscono la nullità dell’articolo 7 del contratto fideiussorio, il quale prevede la deroga all’articolo 1957 c.c. con conseguente dispensa a favore della banca dall’agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione esattamente conforme alla clausola 6 dello schema ABI, come detto illegittima; argomentano quindi nel senso dell’applicabilità al caso concreto dell’articolo 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato; evidenziano che la banca non ha provato di avere con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale; concludono quindi nel senso della estinzione della obbligazione dei garanti.

Ciò detto, l’eccezione è fondata.

Si osserva in proposito che la Suprema Corte, dopo essersi inizialmente occupata della materia in oggetto senza prendere espressa posizione in ordine alla sorte della fidejussione contenente clausole conformi al modello ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust (cfr. Cass. n. 29810/2017 e Cass. n. 13846/2019), ha poi affrontato funditus la tematica statuendo che la declaratoria di nullità delle tre clausole per violazione della normativa antitrust, pur non travolgendo l’intero contratto di garanzia, travolge tuttavia le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c. (Cass. n. 24044/2019).

Ciò premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che la clausola 6 del modello ABI, cosiddetta di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’articolo 1957 c.c. che si intende derogato”.

Detta pattuizione è stata riproposta in modo letterale, parola per parola e senza modificare nemmeno la punteggiatura, dall’articolo 7 del contratto fidejussorio, così come l’articolo 1 commi 2 e 3 del contratto ripropone le altre due pattuizioni violative della normativa antitrust, e cioè quelle 2 e 8 del modello ABI, cosiddette clausole di reviviscenza e sopravvivenza.

Essendo il contratto fideiussorio per cui è processo un modello predisposto unilateralmente dalla banca per regolare un numero indeterminato di rapporti e compilato a mano negli spazi lasciati liberi per aggiungere il nome del garante e l’importo garantito (cfr. all. 8 fascicolo monitorio), non è revocabile in dubbio che trattasi proprio dello schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust.

Pertanto ed in conclusione sul punto, in base dell’insegnamento di legittimità sopra riassunto non è revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullità dell’articolo 7 del contratto fideiussorio.

Solo per completezza espositiva e pur se la questione nemmeno è stata sollevata dalle parti, si osserva che, trattandosi di eccezione riconvenzionale di nullità della fidejussione, la decisione va effettuata da questo giudice unitamente al merito dell’opposizione, perché l’articolo 33 L. n. 287/1990 che fonda la competenza delle sezioni specializzate, per espressa disposizione s’applica solo alle azioni di nullità, non già alle eccezioni.

La declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato dell’articolo 1957 c.c., con la conseguenza che i fideiussori rimangono obbligati pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

Ciò posto, si osserva che, pacifico essendo che il debitore principale R. è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore banca Monte dei Paschi di Siena non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto in modo puntuale e preciso, che il suo credito sia stato considerato ex articolo 207 L.F., o che, in caso contrario, abbia posto in essere l’attività di cui all’articolo 208 L.F.

In sostanza, non ha provato di avere “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore.

Agli atti vi è infatti solo il testo di una lettera contenente una dichiarazione di credito, senza nemmeno la prova che essa sia stata effettivamente inviata agli organi della procedura (cfr. all. 6 fascicolo di parte convenuta); e comunque nessuna prova vi è di avere coltivato l’istanza, ove proposta, nei confronti della procedura stessa.

Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi la nullità ex articolo 1419 c.c. della clausola 7 del contratto fideiussorio; deve conseguentemente ritenersi operante il disposto dell’articolo 1957 c.c.; deve ritenersi che il creditore abbia agito senza rispettare i termini di tale norma; deve quindi concludersi che l’obbligazione fideiussoria si è estinta.

Né rileva, ai fini dell’ingiunzione monitoria effettuata nei confronti dei fideiussori, la ricognizione di debito di cui all’allegato 11 del fascicolo monitorio, trattandosi di dichiarazione, pur se firmata anche dai garanti, con la quale è il solo debitore principale a dichiararsi debitore e ad impegnarsi al pagamento.

b) In ragione di quanto sopra, l’opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo assorbite tutte le ulteriori doglianze di parte opponente.

Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le ragioni di cui all’articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ragioni integrate dal fatto che la decisione è resa sulla base di un insegnamento giurisprudenziale, quello di Cass. n. 24044/2019, formatosi dopo l’inizio del contenzioso.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

-         revoca il decreto ingiuntivo n. 1117/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 29/5/2019-4/6/2019;

-         compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 4/3/2021

 

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini