Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24862 - pubb. 12/02/2021
Procedimento applicabile alla domanda di pagamento delle competenze dell’avvocato
Tribunale Rovigo, 19 Gennaio 2021. Pres., est. Paola Di Francesco.
Competenze giudiziali di avvocato – Procedimento ordinario di cognizione davanti al Giudice di pace, anziché davanti al Tribunale in composizione collegiale – Nullità della sentenza – Conversione della nullità in motivo di gravame
La controversia che ha ad oggetto la liquidazione delle spettanze dell’attività dell’avvocato svolta in un giudizio civile o per l’espletamento di prestazioni in stretto rapporto di dipendenza con il mandato di rappresentanza giudiziale deve necessariamente essere introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il quale dà luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del D.Lgs. 150/2011, oppure ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., rimanendo invece esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario, ancorché involga l'esistenza del rapporto professionale o l'an debeatur.
La domanda avente ad oggetto la pretesa creditoria derivante dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la redazione dell'atto di citazione, in quanto attività prodromica all'instaurazione del giudizio, non potendo essere considerata attività stragiudiziale, rientra tra quelle che vanno proposte con il rito sommario speciale di cui agli artt. 702 bis cpc e 14, D.Lgs. 150/11.
Va pronunciata la nullità della sentenza resa dal giudice di pace di condanna al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 50 bis e quater c.p.c., perché pronunciata dal giudice in composizione monocratica anziché collegiale; il vizio di nullità si converte in motivo di impugnazione senza possibilità di rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art 354, comma 1, c.p.c., ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito, così che la controversia deve essere decisa da questi.
L'avvocato che agisce per ottenere il soddisfacimento del proprio credito deve offrire la prova dell’attività prestata, non essendo sufficiente a tal riguardo il deposito del contratto d’opera professionale, né della parcella inviata al cliente, che nulla dimostrano circa l'effettivo svolgimento dell'incarico.
Non sono dovuti all'avvocato gli oneri fiscali e previdenziali se egli non prova di aver emesso regolare fattura. (Tonino Giordan) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Tonino Giordan
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