Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23152 - pubb. 05/02/2020
I 'gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico' del minore che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare
Cassazione civile, sez. VI, 16 Gennaio 2020, n. 773. Pres. Scaldaferri. Est. Laura Tricomi.
Minore straniero – Richiesta di autorizzazione alla permanenza dei familiari – Disciplina di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 – Finalità – Generica tutela della coesione familiare – Non sussiste – Presupposto dell’autorizzazione – Gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore – Conseguenza – Onere di allegazione
I "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa; la normativa in esame non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori. Sul richiedente l'autorizzazione incombe, pertanto, l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore. (massima ufficiale)
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