Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22839 - pubb. 07/12/2019
Obbligo di comunicazione alla Cassa Avvocati dei redditi percepiti
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 28 Ottobre 2019, n. 27509. Pres. Manna. Est. Rossana Mancino.
Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense - Obbligo di comunicazione dei redditi percepiti - Sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 17, comma 4, della l. n. 576 del 1980 - Prescrizione quinquennale - Decorrenza
Il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito professionale percepito, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. (massima ufficiale)
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