Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20739 - pubb. 06/11/2018
Il ‘nuovo corso’ sulla spettanza dell’assegno divorzile è applicabile solo in sede di sentenza
Appello L'Aquila, 04 Ottobre 2018. Pres., est. Iannaccone.
Divorzio – Ordinanza presidenziale di riduzione dell’assegno di mantenimento del coniuge separato – Fondata sull’astratta idoneità all’indipendenza economica del beneficiario – Reclamabilità – Affermazione
Il nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’assegno divorzile non è dovuto tutte le volte in cui l’altro coniuge abbia conseguito – o sia in condizione di conseguire – l’autosufficienza economica può trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima: nella fase presidenziale il giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi che consiglino di modificare le previsioni assunte in sede di separazione dei coniugi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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