Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20739 - pubb. 06/11/2018

Il ‘nuovo corso’ sulla spettanza dell’assegno divorzile è applicabile solo in sede di sentenza

Appello L'Aquila, 04 Ottobre 2018. Pres., est. Iannaccone.


Divorzio – Ordinanza presidenziale di riduzione dell’assegno di mantenimento del coniuge separato – Fondata sull’astratta idoneità all’indipendenza economica del beneficiario – Reclamabilità – Affermazione



Il nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’assegno divorzile non è dovuto tutte le volte in cui l’altro coniuge abbia conseguito – o sia in condizione di conseguire – l’autosufficienza economica può trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima: nella fase presidenziale il giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi che consiglino di modificare le previsioni assunte in sede di separazione dei coniugi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale