Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19639 - pubb. 10/05/2018

Assegno divorzile per il coniuge non autosufficiente senza concrete possibilità di lavoro

Cassazione civile, sez. VI, 23 Marzo 2018, n. 7342. Est. Bisogni.


Divorzio – Assegno di mantenimento – Giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente – Possibilità concreta di lavoro – Rilevanza – Affermazione

Misura dell’assegno – Criteri – Rilevanza della durata del matrimonio – Affermazione



È legittima la decisione di porre a carico del coniuge un assegno di mantenimento a favore dell’altro, ove i mezzi economici a disposizione di quest’ultimo risultino inadeguati ai fini di consentirne l’indipendenza o l’autosufficienza economica, tenuto conto della sua limitata capacità e possibilità effettiva di lavoro personale e di reddito, nonché della mancata fruizione di trattamenti pensionistici. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La congruità della misura dell’assegno va valutata anche tenendo in considerazione la durata del matrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Cristina Alessi


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1007/2015 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'(*) da C.P. e A. e posto a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di 500 Euro mensili. Ha revocato l'assegno di mantenimento, disposto in sede di comparizione dei coniugi dal Presidente del Tribunale in favore della figlia I.A., nata a (*), intervenuta in causa e ritenuta ormai indipendente economicamente. Ha compensato integralmente le spese di lite.

2. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 84/2016, ha confermato la decisione di primo grado e condannato I.G.L. alle spese del giudizio di appello.

3. Ricorre per cassazione I.G.L. deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Non svolge difese C.P.

5. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

 

Ritenuto che:

6. Il ricorso è inammissibile perchè sostanzialmente diretto a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello che ha reso una decisione conforme alla stessa giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile (Cass. civ. sez. 1 n. 11504 del 10 maggio 2017) invocata dal ricorrente nella sua memoria difensiva. La Corte distrettuale genovese ha infatti valutato l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione della C. ai fini di consentirle l'indipendenza o autosufficienza economica e l'ha esclusa tenendo conto della sua limitata capacità e possibilità effettiva di lavoro personale e di reddito, non destinata a incrementarsi in futuro, della disponibilità di una casa di abitazione, della mancata fruizione di trattamenti pensionistici; ciò sulla base delle allegazioni della C. e del riscontro delle stesse attraverso gli accertamenti della polizia tributaria acquisiti nel corso del giudizio. In considerazione del reddito mensile a disposizione dell' I. (2.700 Euro), del venir meno dell'obbligo contributivo mensile in favore della figlia (350 Euro), dell'onere gravante sull' I. per il pagamento del canone mensile di locazione della sua abitazione (752 Euro), del contenzioso esistente fra le parti quanto alla richiesta dell' I. di restituzione della metà delle somme ricavate dalla vendita dell'abitazione familiare, destinate all'acquisto, intestato alla madre della C., dell'appartamento in cui quest'ultima abita insieme alla madre, e implicitamente della durata del matrimonio (quasi 27 anni al momento della omologazione della separazione consensuale), la Corte di appello di Genova ha ritenuto congrua la misura in Euro 500 mensili dell'assegno divorzile disposto in primo grado al fine di sopperire alla condizione di non autosufficienza della C.

7. Deve escludersi pertanto che il ricorrente abbia dedotto una concreta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per la determinazione dell'ammontare dell'assegno. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizioni sulle spese processuali.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2018.