Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19192 - pubb. 09/03/2018
Art. 68 della legge professionale e accordo con previsione di abbandono della causa con cancellazione dal ruolo od estinzione
Cassazione civile, sez. II, 08 Gennaio 2018, n. 184. Est. Federico.
Avvocato e procuratore - Onorari - Transazioni - Accordo stipulato fra le parti, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni - Previsione di abbandono della causa con cancellazione dal ruolo od estinzione - Art. 68 della legge professionale n. 1578 del 1933, modificato dalla l. n. 36 del 1934 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze
L'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, modificato dalla l. n. 36 del 1934, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di presupposto di fatto ai fini dell'ottenimento degli onorari e delle spese) stipulato, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio, con conseguente estinzione del processo. (massima ufficiale)
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