Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17929 - pubb. 11/01/2017

Esecuzione forzata e conseguenze dell'omissione dell'avviso ai creditori iscritti

Cassazione civile, sez. III, 23 Febbraio 2006, n. 4000. Est. Trifone.


Esecuzione forzata - Avviso ai creditori iscritti - Intervento creditori non privilegiati - Effetti - Omissione - Divieto di assegnazione o di vendita - Inosservanza - Nullità - Esclusione - Responsabilità del creditore procedente ex art. 2043 cod. civ. - Sussistenza



L'art. 498 cod. proc. civ. che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacchè la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un'ipotesi di fatto illecito extracontrattuale. (massima ufficiale)


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