Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17789 - pubb. 02/08/2017

Modifica delle condizioni di separazione e affidamento dei figli al comune di residenza

Tribunale Milano, 17 Dicembre 2014. Est. Canali.


Procedura per la modifica delle condizioni di separazione - Affidamento dei minori al comune di residenza - Sussiste

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione - Genitore che segue percorso terapeutico presso il NOA - Regolamentazione visite padre-figli - Delega ai Servizi Sociali competenti

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione - Attività di supporto alla genitorialità a favore del genitore - Delega ai Servizi Sociali competenti

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione - Attività di monitoraggio sulle difficoltà scolastiche, alimentari e sociali dei figli  - Delega ai Servizi Sociali competenti

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione - Responsabilità genitoriale - Gravi inadempienze o atti pregiudizievoli per il minore - Ammonimento al genitore inadempiente - Sussiste

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione - Responsabilità genitoriale - Gravi inadempienze - Risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro - Non sussiste

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione - Spese giudiziali in materia civile - Rigetto domande - Condanna alle spese - Sussiste



Va mantenuto l'affidamento dei minori all'ente affidatario inclusa la delega ad assumere le decisioni più rilevanti sui percorsi terapeutici ritenuti opportuni per contenere le condotte problematiche dei minori quando tra i genitori persiste la conflittualità (nel caso di specie i due minori sono stati affidati al comune di residenza e collocati presso la residenza della madre). (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)

Il genitore che sta seguendo un percorso terapeutico presso un N.O.A. (acronimo di Nucleo Operativo Alcoldipendenze) ha il diritto ad incontrare i figli con le modalità ed i tempi decisi dai Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali dovranno verificare il rispetto scrupoloso delle indicazioni del N.O.A. da parte di tale genitore e monitorare i rapporti tra quest'ultimo ed i figli. (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)

Deve essere affidata ai  Servizi Sociali territorialmente competenti l'attività di supporto alla genitorialità del genitore (nel caso di specie tale attività era a favore della madre). (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)

Deve essere affidata ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con l'eventuale collaborazione con la competente UOMPIA,  l'attività di monitoraggio sulle difficoltà scolastiche, alimentari e sociali dei figli (nel caso di specie la figlia aveva la tendenza ad assumere sostanze voluttuarie pregiudizievoli per la sua salute ed il figlio aveva manifestato dei forti problemi comportamentali in ambito scolastico). (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)

Deve essere ammonito il genitore inadempiente che non rispetta né le clausole previste in sede di separazione né quanto disposto nei provvedimenti provvisori emessi nel corso della procedura di modifica delle condizioni di separazione. (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)

Deve rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni formulata da un genitore nei confronti dell'altro nel caso in cui non vi siano i presupposti di legge e cioè quando la situazione di difficoltà in atto vada ricondotta alla conflittualità tra le parti (nel caso di specie i genitori, continuando a litigare in merito alla loro non risolta crisi coniugale, non sono riusciti a preservare i minori da tale conflitto). (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)

Deve condannarsi il genitore soccombente alla rifusione a favore dell'altro genitore della metà delle spese di lite  (nel caso di specie il giudice ha condannato il marito a rimborsare alla moglie le spese della procedura giudiziaria  visto il rigetto di tutte le domande del marito e l’accoglimento di alcune delle domande della moglie). (Luigi Cardillo) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Elena Fratelli e Luigi Cardillo del Foro di Milano


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