Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16465 - pubb. 23/12/2016
Onorari di avvocato: il procedimento previsto dagli artt. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 non è applicabile per i compensi in materia penale
Cassazione civile, sez. II, 27 Settembre 2016, n. 19025. Est. Manna.
Avvocato - Onorari - Prestazioni professionali - Richiesta cumulativa, anche a seguito di riunione di giudizi, di compensi per la trattazione di affari civili e penali - Procedimento di cui alla l. n. 794 del 1942 (applicabile "ratione temporis") - Inapplicabilità - Conseguenze
Il procedimento previsto dagli artt. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all'appello e non al ricorso straordinario per cassazione. (massima ufficiale)
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