Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13799 - pubb. 09/12/2015

Protezione internazionale: onere della prova e ruolo del giudice

Cassazione civile, sez. VI, 30 Luglio 2015, n. 16201. .


Protezione Internazionale – Onere della prova – Ruolo del giudice



Ai fini della domanda di protezione internazionale, il fatto da dimostrare va identificato nella grave violazione dei diritti umani cui il richiedente asilo sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007, la minaccia ricevuta in passato, che fa presumere la violazione futura in caso di rientro.

Ai fini della domanda di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva respinto la domanda di protezione in virtù della semplice genericità della motivazione addotta dal richiedente). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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