Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12314 - pubb. 26/03/2015

Addebito, responsabilità genitoriale: e primi chiarimenti sull’art. 337-sexies c.c.

Appello Catania, 18 Dicembre 2014. Est. Rita Russo.


Separazione – Addebito – Presupposti

Obbligo del genitore non convivente con i figli di comunicare all’altro il luogo di sua dimora – Omissione – Conseguenze – Responsabilità risarcitoria – Obbligo di partecipare alle spese straordinarie anche senza preventivo accordo



Per addebitare la separazione ad uno dei coniugi, occorre non solo la prova dei comportamenti contrari ai doveri del matrimonio, ma anche del nesso casuale tra questi comportamenti e la intollerabilità della convivenza (ex multis: Cass. 14042/2008). Deve inoltre rilevarsi che in questa materia le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione, a norma dell’art. 2730 c.c. vertendosi in tema di diritti indisponibili, ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori sempre che, ovviamente, esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi e, in quanto tali, suscettibili di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali. (Cass. 7998/2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il genitore non convivente con i figli è tenuto a fornire il suo indirizzo di residenza ed a rendersi facilmente reperibile, diversamente potrà essere condannato ai sensi del comma II dell’art. 337 sexies c.c. Inoltre, fornire i recapiti effettivi è la condizione essenziale per potere esercitare il diritto-dovere di concordare con l’altro genitore le decisioni di maggiore interesse per i figli (che possono comportare anche delle spese straordinarie), sicchè ove l’interessato non vi provveda non potrà opporre, quando compulsato per il rimborso delle spese straordinarie, il difetto di preventivo accordo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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