Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12004 - pubb. 04/02/2015

Affido condiviso: si; mantenimento diretto: no. Assegnazione parziale della casa e conflittualità genitori

Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2014, n. 16649. Est. Bisogni.


Affidamento esclusivo – Passaggio all’affidamento condiviso – Mantenimento diretto – Automatismo – Esclusione – Riduzione automatica dell’assegno di mantenimento – Esclusione

Assegnazione della casa – Assegnazione parziale – Presupposti – Conflittualità tra i coniugi – Esclusione



Il passaggio dal regime di affidamento esclusivo a quello di affidamento condiviso dei figli non comporta (e tanto meno automaticamente) una riduzione della misura del contributo al mantenimento dei figli disposto nel regime di affidamento esclusivo. Tale riduzione può essere disposta solo con riguardo a concrete evidenze di riduzione del carico di spesa e di impiego di disponibilità personali derivanti dall'affido condiviso. Va ribadito che l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non può disporsi l'assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile (Cass. civ. I sezione, n. 23631 dell'11 novembre 2011 e n. 26586 del 17 dicembre 2009); il provvedimento di assegnazione parziale va in ogni caso escluso nel caso in cui la divisibilità dell'abitazione non sia conforme all'interesse dei minori, da ritenersi preminente (si veda Cass. civ. sezione I n. 23591 del 22 novembre 2010): in particolare, l’assegnazione parziale va esclusa in caso di conflittualità dei coniugi nell’interesse preminente dei figli di non subire, nella loro vita quotidiana, il peso e i rischi di ulteriori conflitti familiari che sarebbero, presumibilmente, incentivati dall'abitazione dei genitori nello stesso fabbricato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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