Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11795 - pubb. 15/12/2014
Tasso soglia dell'usura: rilevano solo gli interessi di mora relativi alla rata non pagata. L'ammortamento cd. alla francese non dà luogo di per sé all'anatocismo
Tribunale Venezia, 27 Novembre 2014. Est. Fidanzia.
Usura - Verifica del superamento del tasso soglia - Interessi di mora - Rilevanza
Usura - Verifica del superamento del tasso soglia - Inclusione degli interessi di mora - Metodo di calcolo - Applicazione del tasso di mora esclusivamente sulla somma non pagata - Sommatoria degli interessi convenzionali e moratori - Superamento del tasso soglia esclusivamente in caso di mancato o ritardato pagamento
Usura - Sanzione della non debenza degli interessi di cui all'articolo 1815 c.c. - Mora del debitore - Oggetto della sanzione sono solo gli interessi dovuti nel periodo di mora
Ammortamento a rate costanti cd. alla francese - Anatocismo - Esclusione
Tra le voci di cui si deve tenere conto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia a norma dell’art. 644 comma 4, cod. pen., rientrano anche gli interessi moratori, atteso che se è vero che la loro concreta applicazione dipende esclusivamente dalla condotta (eventuale) di mora del correntista, la pattuizione e la determinazione della misura degli stessi è inscindibilmente legata alla stipula del contratto di erogazione del credito, con la conseguenza che anche per tale voce si pone l’esigenza, che è alla base della normativa antiusura, di prevenire eventuali abusi del creditore ai danni del debitore che si trova in uno stato di soggezione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Allo scopo di verificare il superamento del tasso soglia d'usura tenendo conto anche degli interessi di mora, non si può procedere alla sommatoria in astratto tra il tasso convenzionale ed il tasso moratorio. La base di calcolo per l’applicazione del tasso convenzionale è, infatti, assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora, atteso che, mentre il tasso convenzionale, secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica, invece, soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata. Pertanto, gli interessi convenzionali e quelli moratori dovranno essere sommati, ma sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, con la conseguenza che si verificherà, in concreto, il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un importo complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di applicazione della sanzione, prevista dall'articolo 1815 c.c., della non debenza degli interessi nell'ipotesi di superamento del tasso soglia anti usura, fino a quando non si verifica l'evento della mora del debitore, difetta il presupposto giuridico anche solo per ipotizzare in astratto l'applicazione della sanzione in questione. Una volta che si verifichi il ritardo nell'adempimento ovvero l'inadempimento, ove si registri in concreto il superamento del tasso soglia di usura per effetto del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, gli interessi "usurari" pattuiti che incorrono nella sanzione dell'articolo 1815, comma 2, c.c. sono solo quelli dovuti nel periodo di mora, perché è solo in questo periodo che può ritenersi perfezionata la pattuizione usuraria e sussistente sotto il profilo oggettivo l'usurarietà. L'applicazione dell'articolo 1815 citato comporta la rilevanza nel periodo di mora di tutti gli interessi che hanno concorso a superare il limite usurario, a qualsiasi titolo dovuti, sia, quindi, quelli convenzionali, sia quelli di mora; detta applicazione non può, tuttavia, portare alla sanzione della non debenza di interessi (corrispettivi) che antecedentemente alla (solo eventuale) condotta dimora del debitore da soli non presentavano alcun profilo di usurarietà, per mancato superamento del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il metodo di ammortamento a rate costanti cd. alla francese non dà luogo di per sé all'anatocismo. Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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