Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11597 - pubb. 13/11/2014
Annullamento del matrimonio
Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2014, n. 21493. Est. Mercolino.
Matrimonio – Annullamento per incapacità naturale – Presupposti
Matrimonio – Annullamento per incapacità naturale – Presupposti
Ai fini dell’annullamento del matrimonio per incapacità naturale, non è necessaria la prova che, al momento del compimento dell’atto, il soggetto fosse affetto da una malattia idonea ad escludere in modo totale ed assoluto le sue facoltà mentali, ma è sufficiente l’accertamento di un perturbamento psichico, anche transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, tale da menomare gravemente, pur senza farle venire completamente meno, le capacità intellettive e volitive, e quindi da impedire o ostacolare una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà. L’intervenuto accertamento di una patologia mentale a carattere permanente tale da determinare, sia pure transitoriamente, l’offuscamento delle facoltà cognitive e volitive del soggetto comporta l’insorgenza di una presunzione juris tantum d’incapacità per effetto della quale si verifica un’inversione dell’onere della prova, nel senso che incombe a chi abbia interesse a sostenere la validità dell’atto la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in una fase di lucido intervallo della malattia (cfr. Cass., Sez. II, 9 agosto 2011, n. 17130; 17 giugno 2003, n. 9662; 28 marzo 2002, n. 4539, cit.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La scelta della metodologia più adeguata per l’espletamento dell’incarico è rimessa alla discrezionalità tecnica del CTU, sorretta dalla diligente utilizzazione delle conoscenze scientifiche in suo possesso e dalla consultazione della letteratura più aggiornata, fermo restando il dovere di motivare in modo scientificamente corretto e logicamente coerente le proprie conclusioni. L’esorbitanza delle indagini svolte dal CTU rispetto al quesito formulato dal Giudice di merito non è di per sé sufficiente ad escludere l’utilizzabilità dei relativi risultati, ove gli stessi risultino comunque attinenti alla materia in discussione (cfr. Cass., Sez. II, 14 giugno 2002, n. 8579; 8 gennaio 2000, n. 117; Cass., Sez. lav., 7 gennaio 1995, n. 202). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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