Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34714 - pubb. 13/05/2026
Liquidazione Controllata e prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo del debitore
Appello Napoli, 20 Aprile 2026. Pres. Celentano. Est. D'Inverno.
Liquidazione Controllata – Attivo derivante esclusivamente da redditi futuri – Prosecuzione attività di agente immobiliare – Ammissibilità – Qualificazione della fattispecie come esercizio provvisorio – Esclusione
È ammissibile la procedura di liquidazione controllata, ad istanza del debitore, fondata sui soli redditi derivanti a quest’ultimo dalla propria attività, anche di professionista e/o di piccolo imprenditore (nella specie, agente immobiliare), potendo così rinvenirsi il tratto distintivo tra tale procedura concorsuale e quella dell’esdebitazione del debitore incapiente di cui all’art. 283 c.c.i.i.
Né può ritenersi ostativo alla predetta continuazione dell’attività del debitore il fatto che le norme sulla liquidazione controllata, in particolare gli artt. 274 e 275 c.c.i.i., non richiamino la disciplina dell’art. 211 c.c.c.i.i. sull’esercizio provvisorio dell’impresa nella liquidazione giudiziale: difatti, nella specie, non può parlarsi di esercizio provvisorio dell’impresa minore, giacché l’attività oggetto di continuazione non è provvisoria, ma è svolta per l’intera durata della procedura, e comunque, sino al termine di tre anni sufficienti al debitore per ottenere, in presenza degli altri presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 280 en 282 c.c.i.i., l’esdebitazione, ed è condotta direttamente dal debitore, sebbene sotto la supervisione del liquidatore e del giudice, anziché dall’organo nominato all’apertura della procedura per la liquidazione dei beni. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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