Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34306 - pubb. 19/02/2026
Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa sospensivamente e risolutivamente condizionato alla mancata approvazione da parte di terzi garanti pubblici
Tribunale Ferrara, 30 Ottobre 2025. Pres., est. Ghedini.
Accordo di ristrutturazione – Efficacia estesa – Presupposti – Categorie di creditori – Omogeneità – Deposito cauzionale
Garanti pubblici – Valutazione del trattamento – Accordo di ristrutturazione – Condizione sospensiva e risolutiva
La collocazione del credito da deposito cauzionale in una categoria distinta da quella dei crediti da fornitura è coerente quando tale credito abbia causa economico-giuridica di garanzia e non di corrispettivo.
Ai fini della valutazione della convenienza dell’accordo, deve tenersi conto anche del trattamento riservato ai garanti pubblici, ove l’accordo comporti per essi una perdita inferiore rispetto a quella conseguibile in caso di liquidazione giudiziale.
È ammissibile l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti sospensivamente e risolutivamente condizionato alla mancata approvazione da parte di terzi garanti pubblici, con previsione di rinuncia alle azioni di regresso e/o rivalsa, quando tale approvazione incida sull’efficacia dei contratti stipulati con i creditori e non sull’omologa dell’accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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