Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8476 - pubb. 06/02/2013
Differimento prima udienza e computo del termine di comparizione dalla data della notificazione della citazione fino all'udienza ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c.
Tribunale Milano, 22 Gennaio 2013. Est. Piombo.
Procedimento civile - Differimento della prima udienza da parte del giudice istruttore - Computo del termine di comparizione calcolato dalla data della notificazione della citazione fino alla data dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, co. 5, c.p.c. - Compiuta giacenza - Tempestività della notificazione - Dichiarazione di contumacia del convenuto.
Il computo del termine di comparizione di cui all'art. 163-bis c.p.c. va effettuato tenendo conto della data fissata in atto di citazione solo nel caso di differimento d'ufficio ai sensi del 4° comma dell'art. 168-bis c.p.c., ma non anche nel caso di applicazione del successivo 5° comma dello stesso articolo. (Huberto M. Germani) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Huberto M. Germani
Massimario, art. 163bis c.p.c.
Massimario, art. 168bis c.p.c.
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