Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21453 - pubb. 29/03/2019
Patrocinio a spese dello Stato quando l’azione è dichiarata inammissibile per carenza ab origine dei presupposti
Tribunale Treviso, 18 Marzo 2019. Est. Barbazza.
Patrocinio spese dello stato – Art. 106, comma primo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Art. 12 bis, l. 898/1970 – Inammissibilità – Corte Costituzionale n. 16/2018
La norma di cui all’art. 106, comma primo, D.P.R. 115/2002, ancorché inserita nel capo relativo alle disposizioni sul processo penale, deve essere analogicamente estesa anche al giudizio civile poiché la ratio della disposizione citata deve individuarsi nella volontà del legislatore di scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di domande (in ambito non solo penale) del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso.
Pertanto, la citata disposizione trova applicazione nel caso in cui sia stato proposto ricorso ex art. 12 bis, l. 898/1970, diretto alla determinazione ed attribuzione della quota di indennità di fine rapporto, in assenza del presupposto della titolarità dell’assegno divorzile.
Tale lettura è coerente con la recente giurisprudenza costituzionale in materia (sent. n. 16/2018), ai sensi della quale l’art. 106 citato non impedisce la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato purché la ragione dell’inammissibilità risieda in una carenza d’interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso. (Stefano Romoli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Stefano Romoli
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