Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35331 - pubb. 23/10/2026
Spese giudiziali: regolazione in caso di rimessione delle parti al primo grado
Cassazione civile, sez. I, 17 Giugno 2026, n. 20288. Pres. Scoditti. Est. Romano.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE - Giudizio di appello - Remissione della causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione - Condanna alle spese anche del primo grado - Legittimità
Il giudice di appello, ove rimetta le parti davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., ratione temporis vigente, riconoscendo la giurisdizione da questi negata, deve provvedere alla liquidazione, oltre che delle spese della fase di appello, anche di quelle relative al giudizio di primo grado. (massima ufficiale)
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