Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32824 - pubb. 18/03/2025
Proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per Cassazione
Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 2025. Est. Campese.
Ricorso per Cassazione - Omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia - Inammissibilità del ricorso
Ricorso per Cassazione - Motivazione della sentenza impugnata compiutamente illustrata dal giudice di merito - Inammissibilità del ricorso
Intermediazione finanziaria - Responsabilità contrattuale per inadempimento dell’intermediario finanziario - Onere della prova
La “omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia” non è più denunciabile in Cassazione, atteso che l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, risultando impugnata una sentenza della Corte d’Appello di Salerno pubblicata a maggio 2024 (in questa Rivista Sez. Giurisprudenza, 32077 - pubb. 17/10/2024), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità, sicché si è chiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
È inammissibile il ricorso in Cassazione se il giudice di merito ha compiutamente accertato ed ha ampiamente dato conto del proprio convincimento circa l’avvenuto adempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario.
Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo ulteriore grado di merito nel quale discutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata. Se la parte non condivide l’esito delle attività istruttorie svolte nel corso del giudizio di merito, non può invocare la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale.
L’apprezzamento degli elementi probatori e la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività che è riservata in via esclusiva al giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale e in ordine agli elementi probatori acquisiti e ritenuti sufficienti ai fini della decisione non sono sindacabili in cassazione, in quanto il giudizio di legittimità non può surrettiziamente trasformarsi in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative. (Ilaria Malagrida) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Ilaria Malagrida
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