Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31891 - pubb. 17/09/2024
Il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito è atto a titolo gratuito
Cassazione civile, sez. I, 26 Luglio 2024, n. 20886. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - Pagamento di un debito altrui - Presunzione di gratuità ex art. 64 l. fall. - Fondamento - Azione di inefficacia - Onere probatorio gravante sul creditore beneficiario - Contenuto - Compensazione legale con un controcredito dell’accipiens - Carattere oneroso del pagamento - Fattispecie
In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens). (massima ufficiale)
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