Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30654 - pubb. 16/02/2024

Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alle qualità soggettive del creditore procedente

Cassazione civile, sez. III, 25 Agosto 2023, n. 25264. Pres. Rubino. Est. Rossetti.


OPPOSIZIONI - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - Sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alle qualità soggettive del creditore procedente - Conseguenze - Azione esecutiva intentata da soggetti diversi sulla base del medesimo titolo - Ammissibilità



Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo. (massima ufficiale)




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