Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28070 - pubb. 22/10/2022

Erronea indicazione, nel decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito

Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2022, n. 16219. Pres. De Stefano. Est. Saija.


Esecuzione forzata - Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione di servitù attiva o passiva - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



In tema di espropriazione immobiliare, l'eventuale erronea indicazione, nel decreto di trasferimento, di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., in quanto trattasi di profilo che concerne non già un mero difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto è stato posto in vendita e pubblicizzato. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha annullato il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione aveva proceduto alla correzione dei decreti di trasferimento relativi a due lotti aggiudicati - risultanti dal frazionamento di un unico immobile nel corso della procedura esecutiva -, eliminandovi il riferimento alla servitù di passaggio gravante su uno di essi in favore dell'altro, benché di tale servitù si desse atto nella perizia e nell'avviso di vendita). (massima ufficiale)




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