Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27413 - pubb. 02/06/2022

Liquidazione delle spese di esecuzione comprensiva dei compensi e degli esborsi successivi

Cassazione civile, sez. III, 07 Marzo 2022, n. 7349. Pres. Vivaldi. Est. De Stefano.


Liquidazione delle spese di esecuzione comprensiva dei compensi e degli esborsi successivi - Riduzione prevista dal d.m. n. 55 del 2014 - Necessità di una specifica motivazione - Esclusione - Quantificazione degli esborsi già sostenuti e di quelli successivi - Onere del creditore - Sussistenza



In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, poiché è legittima una liquidazione delle spese e dei compensi del creditore esplicitamente operata in modo da comprendere pure le competenze e gli esborsi successivi, il giudice dell'esecuzione può, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, ridurre fino al settanta per cento il compenso per la "fase di trattazione o conclusiva" di cui al punto 17 della tabella allegata al medesimo decreto senza necessità di una specifica motivazione, mentre è onere del creditore fare tempestivamente constare al giudice stesso l'esatto importo delle spese vive già sostenute e di quelle successive assolutamente indispensabili in relazione alle peculiarità del caso. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale