Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27026 - pubb. 25/03/2022
L'opposizione a precetto non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata
Cassazione civile, sez. III, 26 Gennaio 2022, n. 2347. Pres. De Stefano. Est. Guizzi.
Opposizione a precetto – Sospensione del termine di efficacia del precetto – Impossibilità di iniziare l’esecuzione oltre il termine di cui all'art. 481 c.p.c. – Esclusione – Ragioni
L'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell'opposizione medesima. (massima ufficiale)
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