Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26974 - pubb. 11/01/2021

Piano di ripartizione dell'attivo fallimentare e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 1962, n. 703. Pres. Celentano. Est. D'Armiento.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Decreto di esecutorietà del piano di riparto - Provvedimento del tribunale emesso in sede di reclamo - Impugnabilità in cassazione - Limiti



Il decreto emesso dal tribunale in Sede di reclamo, ex art 26 della legge sulla disciplina del fallimento, contro il decreto del giudice delegato il quale stabilisce il piano di riparto o lo rende esecutivo, ai termini degli artt. 23, 110 della legge predetta, allorquando, risolva questioni insorte fra creditori circa la graduazione dei crediti, l'ordine dei privilegi, l'avveramento di condizioni, o lo stesso concreto diritto a partecipare, e in quale misura, al riparto stesso, costituisce provvedimento a carattere decisorio e definitivo di conseguenza esso e impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dello art 111 della Costituzione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato