Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26863 - pubb. 19/03/2022
Prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento eseguito a seguito di pignoramento presso terzi dopo il fallimento del debitore
Cassazione civile, sez. I, 11 Gennaio 2022, n. 621. Pres. Genovese. Est. Mercolino.
Espropriazione presso terzi - Fallimento del debitore esecutato - Successivo pagamento del terzo pignorato al creditore pignorante - Azione di ripetizione - Prescrizione - Decorrenza
In tema di ripetizione dell'indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di "debitor debitoris", versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l'inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento stesso, avendo quest'ultima natura meramente dichiarativa. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
Testo Integrale