Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2661 - pubb. 01/12/2010

Sanzioni amministrative, procedimento di impugnazione delle decisioni del giudice di pace e foro erariale

Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Novembre 2010, n. 23285. Rel. Bucciante.


Sanzioni amministrative - Opposizione - Provvedimenti del giudice di pace - Impugnazione - Applicazione del procedimento di appello - Foro erariale - Esclusione.



In materia di sanzioni amministrative, in conseguenza della modifica apportata dall’art. 26 d.lgs. 40/2006 all’art. 23 della Legge 689/198, il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace va proposto secondo le norme previste in via ordinaria dal codice di rito per il procedimento di appello. Ciò nondimeno, va esclusa l’applicabilità dell’art. 25 c.p.c. che prevede la regola del foro erariale essendo manifesto l’intento del Legislatore di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa (v. già così, Cass. civ. SS.UU. 2 luglio 2008 n. 18036). Nel caso di specie, tale elemento diverso e predominante è da rinvenire nel criterio della “prossimità” rimasta attuale per il campo delle sanzioni amministrative in cui la competenza è quella del “luogo in cui è stata commessa la violazione”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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