Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26409 - pubb. 13/01/2022

Determinazione del valore della controversia in base al 'credito per cui si procede' a norma dell'art. 17 c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 30 Novembre 2021, n. 37581. Pres. Amendola. Est. Iannello.


Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - "Credito per cui si procede" (art. 17 c.p.c.) - Determinazione - Riferimento alla somma precettata - Necessità - Maggiorazione ex art. 546 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione



Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale