Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25705 - pubb. 22/07/2021

Espropriazione forzata nei confronti degli enti locali e pignoramento di somme depositate presso il tesoriere

Cassazione civile, sez. III, 13 Novembre 2020, n. 25836. Pres. Vivaldi. Est. Porreca.


Esecuzione nei confronti degli enti locali - Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. - Accertamento da parte del giudice dell'impignorabilità delle somme - Dichiarazione d'ufficio della nullità del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente fondata sull'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere a suo carico - Sussistenza - Allegazione degli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera - Onere a carico del debitore opposto - Prova del rispetto del dovuto ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - Limiti



In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari, anche d'ufficio, la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio. (massima ufficiale)


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