Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24721 - pubb. 12/01/2021

Subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato e potere di impulso della procedura

Cassazione civile, sez. VI, 17 Novembre 2020, n. 26054. Pres. Adelaide Amendola. Est. De Stefano.


Espropriazione forzata - Sostituzione del creditore da parte di un suo creditore personale - Facoltà surrogatorie - Contenuto e limiti - Rinuncia del creditore sostituito - Inoppugnabilità del provvedimento di estinzione



In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all'impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l'effetto tipico dell'estinzione. (massima ufficiale)


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