Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22396 - pubb. 26/09/2019
Reclamo ex art. 18 l.fall. e operatività dei limiti previsti per il giudizio d’appello
Cassazione civile, sez. VI, 19 Febbraio 2019, n. 4893. Est. Loredana Nazzicone.
Fallimento - Sentenza dichiarativa - Reclamo ex art. 18 l.fall. - Operatività dei limiti previsti per il giudizio d’appello - Esclusione - Debitore non costituito innanzi al tribunale - Indicazione di nuovi mezzi di prova - Ammissibilità
Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della l.fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Preclusioni al reclamante che non ha partecipato al giudizio di primo grado
- ∙ Preclusioni probatorie
Testo Integrale