Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22201 - pubb. 01/08/2019

Sul termine decadenziale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali

Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2019, n. 15315. Est. Lina Rubino.


Ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali - Termine decadenziale annuale introdotto dall’art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, come modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 - Ordinanza emessa prima dell’entrata in vigore della detta norma - Applicabilità - Fondamento



In tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, il termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, in vigore dal 25 novembre 2003, si applica anche alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva doveva essere iniziata o, quanto meno, doveva essere effettuata l'intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data di entrata in vigore, cioè da quando il privato, avuta contezza dell'introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto. (massima ufficiale)


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