Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20545 - pubb. 29/09/2018
Ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità e contrarietà interesse del minore
Cassazione civile, sez. I, 21 Giugno 2018, n. 16356. Est. Valitutti.
Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione - Interesse del minore - Accertamento - Criteri
Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità, ai sensi dell'art. 269 c.c., la contrarietà all'interesse del minore sussiste solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre che sarebbe tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero della prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale, risultanti da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre. Ne consegue che, in mancanza di tali elementi, l'interesse del minore all'accertamento della paternità deve essere ritenuto di regola sussistente, avuto riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione giuridica in conseguenza degli obblighi che ne derivano in capo al genitore, senza che rilevino, al fine di escludere la ricorrenza dell'interesse del minore, l'attuale mancanza di rapporti affettivi con il genitore e la possibilità futura di instaurarli o, ancora, le normali difficoltà di adattamento psicologico conseguenti al nuovo "status", oppure le intenzioni manifestate dal presunto genitore di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti la responsabilità genitoriale. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano - Presidente -
Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 23 aprile 2008, G.C. - nella qualità di madre esercente la potestà sul figlio minore G.A. - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, M.F., chiedendo dichiararsi la paternità naturale di quest'ultimo nei confronti del minore G.A., nato a (OMISSIS). Con sentenza n. 83/2009 il Tribunale adito dichiarava la paternità trf naturale di M.F. nei confronti del minore G.A., stabilendo a suo carico un assegno mensile di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 59/2016, depositata 11 dicembre 2016 e notificata il 18 febbraio 2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata in via principale dalla G. ed in via incidentale dal M., poneva a carico di quest'ultimo "l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie del minore A.", confermando nel resto l'impugnata sentenza.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso M.F. nei confronti di G.C. e della propria moglie B.G., intervenuta nel giudizio di primo grado, affidato a quattro motivi. La G. ha replicato con controricorso. La B. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, M.F. denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 25, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
1.1. Il ricorrente deduce che la sentenza di appello sarebbe affetta da nullità, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte territoriale - in relazione alla prova storica del concepimento del minore G.A., figlio naturale del ricorrente - omesso "qualsiasi considerazione delle specifiche doglianze articolate" sul punto dalla difesa del M., appellante incidentale avverso la sentenza di prime cure. La pronuncia di appello sarebbe, invero, motivata esclusivamente per relationem alla decisione di prime cure, senza che, peraltro, il giudice del gravame abbia, sia pure sinteticamente, fornito una risposta alle censure formulate dall'appellante in via incidentale, dimostrando di averne tenuto conto ai fini del decidere.
1.2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
1.2.1. Va considerato, al riguardo, che la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame non può considerarsi di per sè affetta da nullità, laddove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata - poichè nulla - la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 02/02/2006, n. 2268; Cass., 11/06/2008, n. 15483; Cass., 11/05/2012, n. 7347; Cass., 21/09/2017, n. 22022).
1.2.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto di condividere la statuizione di primo grado - in ordine alla prova dei concepimento del minore - sulla scorta degli elementi probatori emergenti dagli atti di causa, avendo i testi escussi, indicati dalla ricorrente G., confermato la sussistenza di una "relazione sentimentale intrattenuta nel periodo di concepimento" dalla medesima con il M., ed essendo stata tale relazione ammessa anche da quest'ultimo in sede di interrogatorio libero. La sentenza di primo grado - condivisa da quella di appello si fondava, peraltro, soprattutto sul rifiuto del M. di sottoporsi agli esami immuno-ematologici disposti dal tribunale. E ciò in conformità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass., 25/03/2015, n. 6025; Cass., 14/11/2017, n. 26914).
Sotto tale profilo, dunque, la censura è palesemente infondata.
1.2.3. Va, peraltro, soggiunto che - ove la sentenza di appello sia motivata mediante rinvio alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto, da parte del ricorrente, l'onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonchè le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. Sez. U., 20/03/2017, n. 7074; Cass., 21/09/2017, n. 22022).
Nel caso concreto, per contro, a fronte del consistente quadro probatorio suesposto, il ricorrente si è limitato a dedurre - del tutto genericamente - che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare "le specifiche doglianze articolate", per contestare la sentenza di primo grado, dalla difesa del M., senza peraltro neppure indicare - nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) - quali fossero tali doglianze ed in quale atto processuale fossero state proposte. Tanto più che la Corte d'appello ha rilevato - proprio in relazione alle censure dell'appellante in via incidentale - che la prova testimoniale articolata dal medesimo non era ammissibile - come già ritenuto dal giudice di prime cure - giacchè le circostanze erano state genericamente formulate, e contenevano giudizi e valutazioni non sottoponibili ai testi.
Per il che, sotto tale profilo, la censura si palesa addirittura inammissibile per difetto di autosufficienza.
1.3. Il mezzo va, di conseguenza, disatteso.
2. Con il terzo motivo di ricorso, M.F. denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1. La sentenza impugnata, a parere del ricorrente, sarebbe affetta dal vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d'appello omesso di esaminare un fatto storico decisivo della causa, costituito dal "concreto accertamento dell'interesse del minore al riconoscimento", la cui mancanza accertata senza neppure il supporto di una c.t.u. psicologica deriverebbe, invece, nella specie, dalla pendenza di diversi procedimenti penali a carico del presunto padre, dal suo stato economico non florido (anche per le sue precarie condizioni di salute), e dall'assoluto disinteresse del M. nei confronti del predetto minore.
2.2. Il motivo è infondato.
2.2.1. Va considerato, infatti, che, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento della paternità naturale, la contrarietà all'interesse del minore può sussistere - come correttamente affermato dalla Corte d'appello - solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed in mancanza di essi l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre.
Nè l'interesse del minore può, di regola, essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico al nuovo "status", essendo queste normalmente connesse al riconoscimento da parte del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternità naturale, quando intervengano a distanza di tempo dalla nascita del minore. E neppure detto interesse è escluso dall'assenza di "affectio" da parte del presunto padre, nè dalla dichiarazione di costui, convenuto con l'azione di dichiarazione giudiziale ex art. 269 c.c., di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti alla potestà genitoriale (Cass., 16/07/2005, n. 15101; Cass., 11/03/2003, n. 3548; Cass., 26/07/2002, n. 11041).
2.2.2. Nel caso concreto, nessuna delle suindicate circostanze dedotte dal M. è tale da evidenziare la sussistenza di condotte suscettibili di rivelare una sua assoluta inidoneità al ruolo genitoriale e di pregiudicare l'equilibrio affettivo e psicologico del minore, essendo anche i precedenti penali citati - peraltro risalenti - relativi alla sola e specifica sfera dell'attività professionale svolta dal medesimo. Nè è censurabile in questa sede la mancata disposizione di una c.t.u. da parte del giudice di appello, rientrando tale disposizione nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui diniego risulta implicitamente motivato, nella specie, dal contesto generale delle argomentazioni svolte sul punto dalla Corte, alla luce delle risultanze probatorie in atti (Cass., 05/07/2007, n. 15219; Cass., 21/04/2010, n. 9461).
2.3. La doglianza va, pertanto, rigettata.
3. Con il secondo e quarto motivo di ricorso, M.F. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c., nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
3.1. Il ricorrente - nell'incipit del secondo motivo - censura l'impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe determinato l'assegno di mantenimento del minore "in violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza" sanciti dall'art. 337 ter c.p.c.. E tuttavia, nella sostanza, la doglianza mira - men che a contestare l'entità, peraltro modesta dell'assegno (Euro 250,00) - in realtà a censurare la mancata motivazione, da parte del giudice di seconde cure, in ordine alla richiesta del M. di "rigettare ogni richiesta di mantenimento del minore G.A. da parte del sig. M.F., stante le disagiate condizioni economiche di quest'ultimo".
3.2. Il secondo giudice sarebbe, altresì, incorso - ad avviso dell'esponente - nella violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso la valutazione di un fatto storico decisivo della causa, costituito dallo stato di indigenza economica assoluta ed irreversibile del sig. M.F.", comprovato dalle risultanze istruttorie in atti, derivante anche dal suo precario stato di salute (esiti di un intervento chirurgico che avevano comportato difficoltà nella deambulazione).
3.3. Le doglianze sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
3.3.1. Il giudice di appello si è, per vero, attenuto al principio enunciato da questa Corte - secondo cui la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega, quindi, allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio (Cass., 16/07/2005, n. 15100; Cass., 28/03/2017, n. 7690).
"Ogni persona" - scrive la Corte territoriale - "laddove diviene padre (...) è perciò solo tenuta a provvedere al sostentamento ed alla cura dei figli, con gesto responsabile e dovuto, e (...) le precarie condizioni economiche non possono compromettere l'an del diritto, potendo solo influire sul quantum", in relazione al quale pende un giudizio di revocazione sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il presente giudizio. E' evidente, pertanto che il giudice di appello - contrariamente all'assunto del ricorrente - ha espressamente motivato sulla domanda del M. di rigetto di ogni richiesta di mantenimento del minore, e tale ratio decidendi non risulta specificamente impugnata dall'istante.
3.3.2. Ma vi è di più. La Corte d'appello - pur considerando che la situazione patrimoniale delle parti sarebbe stata più approfonditamente acclarata nel giudizio di revocazione - si è, tuttavia, fatta carico di considerare le condizioni economiche dell'istante. La Corte ha, invero, considerato, per un verso, che in relazione alla situazione lavorativa del M., dottore commercialista, "le precarie comprovate situazioni di salute rilevano vieppiù per lavori manuali e non intellettivi", rilevando, altresì, che le potenzialità economiche del medesimo risultano compromesse anche a causa dei reati commessi e dei conseguenti provvedimenti cautelari patrimoniali subiti. Per altro verso, la Corte ha, però, accertato che le risultanze probatorie in atti "non comprovano una florida situazione economica", quanto ai redditi da lavoro dichiarati ed alle diverse trascrizioni "contro" risultanti, respingendo, di conseguenza, la domanda di controparte di elevare l'importo del mantenimento ad Euro 1.000,00 mensili.
Alla luce delle considerazioni e degli accertamenti operati dal giudice di appello, del tutto inverosimile si palesa, peraltro, l'assunto del M. di dichiarare un reddito mensile di circa 70 Euro, tenuto conto del fatto che il ricorrente svolge comunque - sia pure con qualche difficoltà conseguente alle sue condizioni fisiche - l'attività di commercialista, e tanto più che il medesimo afferma di dover provvedere al mantenimento di un altro figlio.
3.3.3. Quanto al denunciato (nel quarto motivo) omesso esame "di elementi istruttori decisivi per il giudizio in quanto comprovanti lo stato di indigenza economica, assoluta ed irreversibile" dell'istante, posto che - come dianzi detto - la Corte territoriale ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alle condizioni economiche del M., la censura si palesa del tutto inammissibile, atteso che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo - previsto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 27/11/2014, n. 25216; Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619).
Nè questa Corte potrebbe effettuare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, che comporterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).
3.4. Le censure devono essere, di conseguenza, disattese.
4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri dato identificativi.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2018.