Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19237 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. III, 15 Marzo 2004, n. 5238. Est. Manzo.


Provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione - Richiesta di revoca o modifica - Configurabilità - Provvedimento di rigetto della chiesta revoca o modifica - Impugnabilità - Configurabilità - Modalità - Condizioni - Limiti - Fondamento

Provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione - Art. 487, primo comma, cod. proc. civ. - Fondamento - Forma - Modificabilità - Revocabilità - Controllo - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Modalità



Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di diniego della modifica o della revoca di un proprio precedente provvedimento rientra nel novero degli atti esecutivi impugnabili (e cioè opponibili o reclamabili) solo quando all'istante, pur rimanendo inalterata la sua posizione giuridica che tale precedente provvedimento fonda, possa derivare pregiudizio dagli argomenti addotti dal giudice a sostegno del rigetto. (massima ufficiale)

 I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487, primo comma, cod. proc. civ., con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch'essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi. (massima ufficiale)


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