Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18494 - pubb. 21/11/2017
Pignoramento presso terzi, pagamento da parte del terzo mediante assegno bancario o circolare e successivo pignoramento
Cassazione civile, sez. III, 04 Agosto 2017, n. 19485. Est. Frasca.
Esecuzione forzata - Mobiliare presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Ordinanza di assegnazione - Pagamento da parte del terzo mediante assegno bancario o circolare – Successivo pignoramento, a carico del creditore assegnatario, del credito oggetto della ordinanza – Conseguenze – Inoperatività dell’art. 2917 c.c. - Fondamento
In tema di espropriazione presso terzi, ove il “debitor debitoris”, destinatario di un’ordinanza di assegnazione del credito, emetta in pagamento di essa un assegno (bancario o circolare), ciò impedisce, ove in seguito il terzo debitore riceva la notifica di un pignoramento del credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione a carico del detto creditore assegnatario, di considerare esistente, agli effetti dell'art. 2917 c.c. ed ai fini dell'esecuzione introdotta con il detto pignoramento, il credito pignorato, ancorché l'assegno non sia stato pagato o non risulti la relativa prova, in quanto l’emissione di un assegno e l'incorporazione del credito nel titolo comportano, ai sensi dell'art. 1997 c.c., che il vincolo di un pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento del titolo e considerato che l'emissione dell'assegno, quale causa efficiente dell’estinzione del credito nella dimensione anteriore all'incorporazione è, agli effetti dell'art. 2917 c.c., precedente al pignoramento. (massima ufficiale)
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