Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17424 - pubb. 08/06/2017
Opposizione all’esecuzione quale procedimento unico a struttura bifasica
Cassazione civile, sez. III, 12 Aprile 2017, n. 9352. Est. Frasca.
Esecuzione forzata – Opposizioni – Opposizione all’esecuzione – Procedimento unico a struttura bifasica – Conseguenze in tema d'impugnazioni – Art. 327 c.p.c., come modificato dalla l.n. 69 del 2009 – Applicabilità ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore – Rilevanza della fase sommaria
L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l.n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicché, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l.n. 69 del 2009, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza resa su una opposizione all’esecuzione, nel regime dell’impugnazione reintrodotto dalla l.n. 69 del 2009, con la modifica dell’art. 616 c.p.c., reputando, erroneamente, operante il regime della ricorribilità in Cassazione introdotto dalla l.n. 52 del 2006 con la precedente modifica dello stesso art. 616 c.p.c.). (massima ufficiale)
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