Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17398 - pubb. 06/06/2017
Impugnazione di provvedimento giurisdizionale nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice
Cassazione civile, sez. III, 12 Aprile 2017, n. 9362. Est. Giuseppina Luciana Barreca.
Esecuzione forzata – Opposizioni – Proposizione di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. – Erroneità per difetto di presupposti – Conseguente valutazione, da parte del giudice, della sussistenza di motivi legittimanti l’esperibilità dell’opposizione agli atti esecutivi – Effetti relativi al derivante regime impugnatorio – Individuazione
L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come "reclamo" ai sensi dell’art. 630 c.p.c. l’impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l’opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell’inappellabilità, previsto per le decisioni sull’opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest’ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta. (massima ufficiale)
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