Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17314 - pubb. 25/05/2017

Ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento che dichiara chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione

Cassazione civile, sez. VI, 13 Aprile 2017, n. 9652. Est. Tatangelo.


Esecuzione forzata – Opposizioni – Agli atti esecutivi – Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Declaratoria di inammissibilità priva di provvedimenti ex art. 618 c.p.c., nonché del termine per l'instaurazione del giudizio di merito e della statuizione sulle spese – Ricorribilità ex articolo 111 Cost. – Esclusione – Ragioni



In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito o liquidare le spese, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benchè illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione e sulle spese. (massima ufficiale)


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