Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14620 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 23 Giugno 2010, n. 15220. Est. Ragonesi.


Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Azione del socio e del terzo danneggiato - Art. 2395 cod. civ. - Inattività dell'assemblea, perdita del capitale sociale o mero fatto dell'inadempimento della società - Integrazione della fattispecie - Esclusione - Fondamento



L'art. 2395 cod. civ. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori: pertanto, né l'inattività dell'assemblea, né la perdita del capitale sociale e né l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'amministratore integrano, di per sé, i presupposti della disposizione, in quanto la prima inerisce al mero funzionamento degli organi sociali e non comporta necessariamente un danno alla società o al socio, mentre il capitale è un bene della società e non dei soci, i quali dalle perdite subiscono soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione di valore della propria partecipazione, ed, infine, il mancato rimborso della somma presa a mutuo dalla società può comportare la responsabilità dell'amministratore soltanto quando derivi da un illecito colposo o doloso dell'organo nell'inadempimento del mutuo. (Fattispecie in tema di s.r.l., anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). (massima ufficiale)


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