Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32717 - pubb. 26/02/2025

Il Tribunale di Monza sulla sorte del credito Invitalia vantato nella liquidazione giudiziale di società beneficiaria del Fondo Patrimonio PMI

Tribunale Monza, 18 Dicembre 2024. Pres. Giovanetti. Est. Rizzotto.


Patrimonio PMI - Sottoscrizione di strumenti finanziari - Credito Invitalia - Privilegio - Postergazione



"Il credito derivante dalla sottoscrizione di strumenti finanziari nell’ambito del Fondo Patrimonio PMI, in caso di apertura della liquidazione giudiziale della società beneficiaria, deve essere qualificato come chirografario postergato, ai sensi delle disposizioni contrattuali e normative di riferimento, senza possibilità di riconoscimento di privilegio, salvo espressa previsione legislativa."

 

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Il Tribunale di Monza si è pronunciato sull'opposizione allo stato passivo proposta da Invitalia S.p.A., relativa al riconoscimento di un credito vantato nell’ambito della liquidazione giudiziale di una società beneficiaria del Fondo Patrimonio PMI.

 

Invitalia aveva chiesto l'ammissione del proprio credito in via privilegiata, sostenendo che il finanziamento erogato fosse assistito da un privilegio speciale, derivante dal quadro normativo istitutivo del fondo. La curatela della liquidazione giudiziale, invece, aveva eccepito la natura chirografaria e postergata del credito, basandosi sulle disposizioni contrattuali e sulla normativa di riferimento.

 

Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, riconoscendo il credito in via chirografaria postergata per un importo di 4.601.052,98 euro, ma ha respinto la richiesta di privilegio. La decisione si fonda sulla prevalenza del principio di postergazione stabilito nel regolamento del prestito e sulla specifica disciplina del Fondo Patrimonio PMI, che prevede un rimborso successivo rispetto ai creditori chirografari e privilegiati.

 

Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi maturati fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale, adeguando di conseguenza lo stato passivo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della novità della questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. V.


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