Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3085 - pubb. 21/02/2011

Revocatoria di atti anormali, danno alla massa e lesione della par condicio; efficacia probatoria della relazione del curatore

Appello Ancona, 20 Gennaio 2011. Est. Marcelli.


Revocatoria fallimentare - Atti anormali - Articolo 67, comma 1, n. 2) legge fallimentare - Presupposti - Danno patrimoniale - Lesione della par condicio creditorum - Necessità.
Fallimento - Relazione del curatore - Efficacia probatoria - Contenuto della relazione - Distinzione - Efficacia di piena prova fino a querela di falso - Rilevanza come prova atipica - Irrilevanza di valutazioni e opinioni personali.



Per la revocabilità di determinate operazioni, delle quali si affermi il carattere anomalo (articolo 67, comma 1, n. 2), legge fallimentare), occorre che le stesse abbiano avuto un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, implicando la fuoriuscita di denaro o di altri beni o valori sui quali la massa dei creditori ammessi al concorso non possa più soddisfarsi oppure che gli atti in questione abbiano comunque in qualche modo indebitamente alterato la regola della par condicio creditorum. A tal fine, non è pertanto sufficiente prospettare un piano di rientro o l'ottenimento di maggiori garanzie, dovendosi, invece, riscontrare una concreta ed effettiva lesione della par condicio che comporti un aggravamento dell'insolvenza o una modifica della collocazione del creditore (il cosiddetto pregiudizio nella sua accezione più vasta), fattispecie, queste, che non si rinvengono qualora la banca assoggettata a revocatoria non abbia ridotto il proprio credito o non ne abbia mutato la collocazione da chirografario in privilegiato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La efficacia probatoria di quanto riferito dal curatore fallimentare nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 33, legge fall. si atteggia diversamente a seconda che si tratti a) di fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza; b) di fatti riferiti dal curatore ma diversi da quelli indicati sub a); c) di semplici valutazioni od opinioni. Nel primo caso la relazione ha efficacia di prova legale in quanto trattasi di atto formato da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale fa piena prova fino a querela di falso. Nel secondo caso, il giudice, in base al principio del libero convincimento, ha la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione e purché tali prove "atipiche" non vengano utilizzate per aggirare divieti o preclusioni di carattere sostanziale o processuale. Per quanto, infine, riguarda le valutazioni od opinioni personali del curatore, è evidente la loro irrilevanza ai fini probatori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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