Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29432 - pubb. 05/07/2023
Nuova concessione delle misure protettive successivamente allo spirare del termine di efficacia delle misure già concesse
Tribunale Treviso, 16 Giugno 2023. Pres. Casciarri. Est. Uliana.
Misure protettive – Nuova concessione – Periodo massimo di 12 mesi anche non continuativi – Funzionalità rispetto al piano – Abuso del diritto
Il debitore può ottenere una nuova concessione delle misure protettive anche successivamente allo spirare del termine di efficacia delle misure originariamente concesse in quanto l’art. 8 CCII prevede che la durata massima delle misure non possa superare il periodo anche non continuativo di 12 mesi, intendendo pertanto che la tutela possa essere chiesta e concessa con soluzione di continuità.
La ratio delle misure protettive, che hanno sostituito l’automatic stay, è quella di accordare al debitore uno strumento protettivo flessibile, azionabile in caso di necessità. (Nicola Maragna e Alessia Rocchetto) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Nicola Maragna e Avv. Alessia Rocchetto
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