Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26666 - pubb. 19/02/2022

Tribunale di Rimini: le condizioni per la falcidia del creditore ipotecario nel piano del consumatore

Tribunale Rimini, 20 Ottobre 2021. Est. Miconi.


Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Mutuo ipotecario - Previsione del pagamento integrale del creditore ipotecario di primo grado - Piano ultrannuale - Ammissibilità - Pagamento a stralcio del creditore ipotecario di secondo grado - Ammissibilità - Condizioni

Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Meritevolezza - Erogazione del mutuo da parte del finanziatore - Violazione del merito creditizio ex art. 124 t.u.b. - Presunzione di meritevolezza del debitore - Esclusione



È ammissibile il piano del consumatore prevedente il mantenimento dell’abitazione in proprietà del ricorrente a fronte del pagamento integrale del creditore ipotecario di primo grado e pagamento a stralcio dell’ipotecario di secondo grado, con soddisfo, per entrambi, mediante un piano rateale pluriennale (nella specie, 84 mesi), a condizione che il gestore della crisi attesti che al creditore ipotecario di secondo grado sia riservato un trattamento non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dell’immobile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, primo comma, secondo periodo l. 3/2012.

La violazione del merito creditizio da parte del finanziatore, cui è tenuto a norma dell’art. 124 t.u.b., non ha incidenza sulla meritevolezza del debitore, né integra una presunzione di meritevolezza di quest’ultimo, avendo il legislatore fatto discendere, dalla violazione delle regole del merito creditizio, esclusivamente la preclusione, a carico del creditore, alla proposizione di opposizione o reclamo alla omologa; non vi sono, infatti, norme specifiche che prevedano che la errata valutazione del merito creditizio comporti la esenzione del debitore da colpa grave. Consegue che, anche ritenendo inammissibile l’opposizione alla omologazione proposta dal creditore per inadeguata valutazione del merito creditizio, il Giudice dovrà procedere ugualmente alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato e, potrà, in ipotesi, negarne l’esistenza. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Massimo Ciuffolini del Foro di Rimini



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